giovannicarlo

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gentili interlocutori, vorrei esporre un quesito......mia suocera ha ottenuto dal proprietario il rinnovo quadriennale del contratto circa 2 mesi fa, solo che ora è purtroppo deceduto sia il committente ( mio suocero) che il proprietario. Il contratto è da ritenersi comunque valido o gli eredi possono recedere in qualche modo obbligandola ad andarsene? inoltre possono mettere in vendita l'appartamento e se si, possono obbligarla a porlo in visione all'interno agli aspiranti acquirenti? grazie anticipatamente per le risposte che potrete darmi

P.s. il C.A.F. ci ha consigliato comunque di correggere il contratto con i nuovi proprietari dopo la divisione tra gli eredi ma gli stessi dicono che non hanno interesse a farlo
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il contratto è da ritenersi comunque valido
si
se gli eredi vogliono continuare il contratto altrimenti la morte del conduttore è da considerarsi "giusta causa" per un recesso anticipato
possono mettere in vendita l'appartamento
si
possono obbligarla a porlo in visione all'interno agli aspiranti acquirenti?
secondo i termini inseriti nel contratto
gli eredi ma gli stessi dicono che non hanno interesse a farlo
sono obbligati a succedere al defunto, oppure rinunciano anche all'intera eredità


la legge dice che,
in caso di decesso del conduttore:
  1. se viveva da solo il contratto si estingue
  2. se viveva con dei familiari, questi subentrano nel contratto d’affitto, che prosegue in capo ad essi. Art. 6, l. 392/78.
  3. L'eventuale coniuge subentra anche:
  4. in caso diseparazione giudiziale,
  5. in caso discioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitazione della casa coniugale.
  6. in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio, se ciò era previsto negli accordi con il coniuge deceduto;
  7. La convivenza con il conduttore defunto, cui è subordinata la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo, deve essere stabile e abituale. Non è pertanto riscontrabile quando l’aspirante successore si sia trasferito nell’abitazione locata solo per ragioni transitorie (ad esempio, per assistere il parente malato nei suoi ultimi giorni di vita) Cass., sent. n. 1951 del 27.01.2009; Cass., sent. n. 3251 del 11.02.2008.
  8. L’erede non convivente, invece, pur rispondendo degli eventuali canoni di locazione non pagati dal defunto conduttore, non subentra nel contratto di locazione.
  9. se l’immobile è adibito all’uso professionale o commerciale o artigianale, l’articolo 37 della Legge 392/1978, stabilisce che, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività. Subentrano, inoltre, nel caso di immobile adibito ad uso congiunto col defunto, gli altri soggetti contitolari o che comunque utilizzavano con lui l’immobile
Chiariamo però che gli eredi non sono comunque tenuti a continuare il rapporto contro la loro volontà. In effetti, essi hanno comunque la facoltà di sciogliere il rapporto in base all’art.27, ultimo comma, della legge 392/78, rappresentando il decesso del conduttore una “giusta causa” di recesso dal contratto


Invece, in caso di morte del locatore,
l’erede subentra a titolo universale nei diritti e negli obblighi contrattuali del defunto e non può sciogliere un contratto di sua volontà.
secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti:

"La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone (cfr. Cass. n. 1811/89)."
 
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