A seguito del consolidamento della piena proprietà (per decesso dell’usufruttuario), innanzitutto, è opportuno che i nuovi proprietari-locatori inviano una lettera all’amministratore del condominio (se l’immobile fa parte di uno stabile condominiale) e agli inquilini (a cui va specificato come pagare il canone dal momento del subentro) comunicando il cambio di proprietà.
Il trasferimento per mortis causa del proprietario-usufruttuario di un immobile locato comporta la successione nella titolarità del contratto di locazione, con la conseguenza che gli eredi, non obbligati a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, possono, a loro volta, optare per il regime fiscale della cedolare secca.
I nuovi locatori sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione, entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del decesso (ma non sono previste sanzioni in caso di ritardo della comunicazione), la cessione del contratto (cessione non è soggetta ad imposta di registro, essendo già assolta in sede di successione) per morte dell’usufruttuario (fatto naturale e non convenzionale) a mezzo:
a) modello 69 (utilizzabile - per tale adempimento - entro il 31 marzo): nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO, occorre inserire la nota: SUCCESSIONE unitamente agli estremi dell’atto con barratura della casella CES, indicando (se l’ufficio richiede la modalità di compilazione tributaria) nel quadro B, rispettivamente i dati anagrafici dei nuovi proprietari e dei conduttori e nel quadro F, le percentuali di possesso del singolo comproprietario e la scelta per il regime della cedolare secca
b) modello RLI (utilizzabile dal 3 febbraio): nella sezione III (Richiedente) del quadro A occorre indicare il codice fiscale del richiedente (ad es. uno degli eredi), con barratura della casella SOGGETTO SUBENTRATO e indicare (se l’ufficio richiede la modalità di compilazione tributaria) nel quadro B, secondo il numero d’ordine, i dati anagrafici degli eredi (SEZIONE I), barrando la casella CESSIONARIO, e dei conduttori (SEZIONE II); inoltre, nel quadro D, nella casella % POSSESSO dovrà essere indicata la quota di possesso dell’immobile con due cifre decimali per ciascun comproprietario con barratura della casella CEDOLARE, se si decide di entrarvi al momento del trasferimento dell’immobile.