dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Secondo la legge 431/98 art. 3 comma g ( in questo caso): alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puó avvalersi della facoltá di diniego del rinnovo del contratto quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietá di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione è possibile inviare disdetta di locazione, in tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione ecc.
Art.2 comma 3: in alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ad altre condizioni contrattuali sula base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le org. Proprietà e dei conduttori."
Art. 5 comma 1: il decreto di cui al comma 2 dell'art.4 definisce le condizioni e le modalitá per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti"
Secondo me il transitorio lo potrebbe fare con la motivazione della vendita ma.....se poi non vende?
Meglio cercare una motivazione a carico dei conduttori.
 

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