Ciao Studio Roversi!
Non so presso quale ufficio/i siano stati caricati i contratti i discorso, però, ti posso dire questo. La Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, a seguito di un interpello, ha diramato recentemente agli uffici territoriali della Regione una circolare interna in cui precisa che per avere diritto ai benefici concessi dalla legge, a seguito di mancato adempimento ovvero tardiva presentazione del mod. RLI (in precedenza mod. 69) di contratti registrati ovvero assoggettati al regime della cedolare secca, è necessario applicare non le sanzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (che taluni uffici dell’Amministrazione finanziaria i precedentemente comminavano), bensì una sanzione più onerosa, pari a 258 euro (che, per inciso, rimane fissa, indipendentemente dai giorni di ritardo e non modulata ad 1/10 e ad 1/8 della sanzione come costume di alcuni uffici locali) prevista dalla c.d. “r
emissione in bonis”, a condizione, però, che il contribuente effettui la comunicazione/esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 settembre (in caso contrario la “remissione in bonis” non è applicabile e ciò determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per quell’annualità/proroga).
Pofferbacco! Che fare, allora?
A onor del vero, un espediente per aggirare l’ostacolo io l’avrei anche trovato
(e mi pare strano che nessuno finora ci abbia pensato). E’ una procedura creativa, un po’ “border-line”, modellabile a seconda delle esigenze, ma concreta e praticabile, ancor più profittevole per chi denuncia ritardi contenuti. Come si dice: “
A mali estremi, estremi rimedi”.
Come si è visto, se proroghi in ritardo il tuo contratto cedolarizzato, mamma Agenzia delle Entrate ti punisce con una multa salatissima (258 euro), mettendoti a volte a lungo in castigo (regime ordinario).
E, allora, “
quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. E’ ora di dire basta, giustocielo!. Tira fuori le unghie e dai scacco matto all’Agenzia e alla sua “
remissione in bonis” in tre mosse (
matto di Pennylove ).
L’Agenzia gioca con i neri, tu con i bianchi.
Prima mossa (momento chiave dell’intera partita): apri, muovendo il pedone bianco che si trova di fronte al Re di due caselle. Sorprendi l’avversario:
non procedere alla registrazione tardiva della proroga.
Seconda mossa: sacrifica un alfiere per entrare nel campo nemico. Attacca la debolezza dell’impianto della “
remissione in bonis”:
fai cessare il contratto alla naturale scadenza (l’ufficio non è in grado di verificare se il contratto è stato effettivamente disdettato nei termini da parte di una delle parti del contratto e, in ogni caso, si tratta di un aspetto civilistico non di sua competenza). L’Agenzia prende atto dello scioglimento del rapporto locativo e scarica il contratto dall’Anagrafe tributaria.
Terza mossa (quella decisiva): muovi la Regina in diagonale e dai matto all’Agenzia:
registra tardivamente (se vuoi minimizzare il rischio di eventuali contestazioni, in un altro ufficio della Provincia
)
un nuovo contratto con il medesimo conduttore (consenziente),
optando per lo stesso regime fiscale (cedolare secca) del contratto cessato. Spese di registrazione del contratto: sanzione (120%) calcolata sull’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare per l’intera durata contrattuale, ridotta ad 1/10 (entro 90 giorni) o ad 1/8 (entro un anno), ma importo della sanzione di gran lunga inferiore a quello che si sarebbe pagato con la “remissione in bonis”.
Esempio
Contratto di locazione abitativa quadriennale. Canone annuo: € 7.800,00. Opzione cedolare: esercitata. Il termine di registrazione della proroga è scaduto il 31 luglio 2014.
Contratto cessato il 1° luglio 2014. Al 25 novembre 2014, non è più possibile registrare tardivamente la proroga avvalendosi della remissione in bonis: l’opzione non produrrebbe effetti per il 2014, ma solo a partire dal 2015.
Successivo contratto di locazione, stipulato con il medesimo conduttore, presentato il 25 novembre 2014, in cui si esercita nuovamente l’opzione per la cedolare secca a decorrere dal 2 luglio 2014 (data di stipula e decorrenza: 2 luglio 2014).
A tal fine, si dovrà versare una sanzione ridotta così determinata: (€ 7800 x 4 x 2%) x (120% x 1/8) = € 624 x 15% = € 94,00
Differenza rispetto alla “
remissione in bonis” = € 164,00 (più del doppio del bonus di Renzi
).
Questa mossa consente non solo un notevole risparmio sull’imposta di registro, ma un ulteriore innegabile vantaggio, quello di sottoporre a tassazione sostitutiva il reddito derivante dalla locazione degli immobili in questione già in corso d’anno, generando un risparmio d’imposta complessivo decisamente conveniente
. (il tuo cliente te ne sarà sicuramente grato
).
Penny