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Come stabilito dalla
legge 431/98, il contratto ha una durata minima di
3 anni, più altri 2 di rinnovo automatico (3+2).
Ciò significa che alla prima scadenza il contratto è prorogato di diritto per due anni, a meno che una delle parti comunichi la disdetta con un preavviso di almeno 6 mesi.
Cosa succede alla scadenza dei due anni? Se anche in questa occasione né l’inquilino, né il proprietario di casa rinunciano al rinnovo comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata all’altra parte almeno 6 mesi prima, il contratto prosegue.
Il problema è che la norma di riferimento è ambigua rispetto alla durata del rinnovo.
Infatti la legge n.431 del 1998, non specificando se allo scadere dei primi 5 anni il contratto debba ritenersi rinnovato per altri 3 o 2 anni, ha di fatto lasciato la questione della durata del rinnovo nel dubbio per circa 20 anni e ha visto spesso la giurisprudenza divisa sull'argomento.
Il
Decreto Crescita (D.L. n.34/2019) finalmente stabilisce un'interpretazione univoca e chiara, determinando che le proroghe dei contratti a canone concordato sono
biennali e non triennali.
Nell'
art. 19 bis (
Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) si legge che in mancanza della comunicazione di disdetta,
"il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio."