Sono alle prese con i nostri regolamenti burocratici, fatti di direttive europee, decreti attuativi, decreti legislativi, norme di attuazione, leggi che abrogano, sentenze che annullano, circolari e risoluzioni che spiegano...., devo continuare...?
PREMESSA
I contratti Servizio Energia rientrano tra le forme trattate nel DLgs 115/2008 che dà attuazione alla Direttiva 2006/32/CE.
Tale contratto, già contemplato dal DPR 412/93, deve però essere rispondente a quanto stabilito dall'Allegato II al DLgs 115/08, cui il contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento, e prevedere:
a) la presenza dell'ACE, ed in subordine almeno l'AQE conformemente al art.11 c 1-bis del DLgs 192/05 e s.m.i.
b) per i contratti su utenze che non rientrano nel campo del decreto 192/05, dovrà comunque essere prodotta una Diagnosi energetica. Il tutto prima della stipula del contratto.
La legge 113/2008 art. 35 ha abolito gli art. del 192/05 che sancivano l'obbligo della consegna della ACE nelle transazioni locative e , salvo differenze regionali, anche per le compravendite.
Preciso che nel condominio siamo serviti da 4 anni da Teleriscaldamento con Contratto Servizio Energia.
Domanda 1: vi risulta che il presupposto dell'esistenza dell'ACE o AQE sia rimasta in vita per i suddetti contratti?
Domanda 2: che senso ha nel caso di teleriscaldamento? ( I possibili risparmi sono di due tipi: quelli sulla generazione del calore non sono più di competenza condominiale, ma del fornitore di calore. Rimangono quelli sull'involucro dell'edificio e sulla distribuzione del riscaldamento, non obbligatori e contestuali, che al momento non richiedono interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni ecc)
PREMESSA
I contratti Servizio Energia rientrano tra le forme trattate nel DLgs 115/2008 che dà attuazione alla Direttiva 2006/32/CE.
Tale contratto, già contemplato dal DPR 412/93, deve però essere rispondente a quanto stabilito dall'Allegato II al DLgs 115/08, cui il contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento, e prevedere:
a) la presenza dell'ACE, ed in subordine almeno l'AQE conformemente al art.11 c 1-bis del DLgs 192/05 e s.m.i.
b) per i contratti su utenze che non rientrano nel campo del decreto 192/05, dovrà comunque essere prodotta una Diagnosi energetica. Il tutto prima della stipula del contratto.
La legge 113/2008 art. 35 ha abolito gli art. del 192/05 che sancivano l'obbligo della consegna della ACE nelle transazioni locative e , salvo differenze regionali, anche per le compravendite.
Preciso che nel condominio siamo serviti da 4 anni da Teleriscaldamento con Contratto Servizio Energia.
Domanda 1: vi risulta che il presupposto dell'esistenza dell'ACE o AQE sia rimasta in vita per i suddetti contratti?
Domanda 2: che senso ha nel caso di teleriscaldamento? ( I possibili risparmi sono di due tipi: quelli sulla generazione del calore non sono più di competenza condominiale, ma del fornitore di calore. Rimangono quelli sull'involucro dell'edificio e sulla distribuzione del riscaldamento, non obbligatori e contestuali, che al momento non richiedono interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni ecc)