Matteo_24

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera, scrivo qui perchè sono veramente in confusione!! Vi spiego la situazione. Ho un appartamento da affittare in zona verona periferia, ho trovato un inquilino e fatto contratto ancora un mese fa.
Ci siamo accordati per fare un contratto transitorio,di 18 mesi,durata massima, dal momento che fra un paio d'anni l'appartamento potrebbe servire a mio figlio, d'altra parte all'inquilino serve temporaneamente, dato che è stato assunto a tempo indeterminato da una ditta qui di verona, lui è di padova, per cui avrebbe bisogno del tempo tecnico per comprare casa. Non ho dato molto peso al fatto della clausula, cioè del motivo dell transitorietà, per cui nel contratto di locazione è stato solamente scritto "... esigenza del conduttore per motivi di lavoro". Niente altro.

Infatti il commercialista non riesce a registralo perchè glielo rimandano indietro.

Mi sono informato so che bisognerebbe specificare per bene il motivo di tale transitorietà, e nel caso fosse a causa del conduttore, si dovrebbe allegare anche una documentazione al contratto che attesti il quanto.

Ora, nel contratto ho specificato che l'esigenza è del conduttore, quindi salvo rifare il contratto, dovrei dimostrare l'esigenza del conduttore.

Ma come?
Io pensavo di fare una scrittura firmata dal conduttore dove dice che questa esigenza di transitorietà è dovuta dal fatto che gli serve il tempo tecnico per cercarsi casa e di acquisto.

Secondo voi basta?E in caso che documenti dovrei allegare?

Spero mi possiate dare una mano :confuso:
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Guarda....non so come funzioni il programma on Line ma in ade non chiedono proprio nessuna documentazione aggiuntiva in sede di registrazione . Prova a informarti con le agenzie di Verona 1 e 2 a seconda di dove ti trovi . In casolo rregistri allo sportello.
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
non so come funzioni il programma on Line
Ho registrato on line un contratto transitorio per 12 mesi e non mi è stato chiesto di allegare dichiarazioni o altro (oltre alla dichiarazione presente in contratto, in cui il conduttore specifica che l'esigenza della transitorietà è sua): tutto è andato a buon fine senza problemi.
 

Studio Roversi

Membro Attivo
Professionista
Lo statuto della transitorietà va riconosciuto alle sole locazioni che sono realmente "transitorie", invece, il contratto transitoro costituisce spesso un paravento dietro il quale si cerca di elufdere i limiti legali alla durata del contratto, registrando accordi apparenti, ma invalidi. Prima condizione necessaria è che l'esigenza transitoria non sia generica, nè tanto meno ipotetica, ma debba essere reale e concreta. Se non sei in grado di dare una temporalità precisa oggettivamente predeterminabile al momento del contratto, e dipendente da fattori estranei alla tua volontà, rivolgi la tua attenzione verso altri tipi contratuali, lascia perdere il transitorio.

Nessuna delle ragioni da te addotte giustifica la valida stipulazione di un contratto di tale natura.

Non sussistono i presupposti per la stipula di un contratto transitorio nell'ipotesi in cui tra un paio d'anni l'immobile potrebbe servire a tuo figlio: i presupposti sussisterebbero se, al contrario, tuo figlio ad esempio si sposasse e avese la necessità di disporre dell'immobile a decorrere da una certa data.

Un rapporto di lavoro a termine non offre la possibilità di dare vita ad un rapporto contrattuale di breve durata: lo svolgimento di un lavoro fuori sede per un periodo determinato, sì.

La semplice intenzione di cercare casa da acquistare non configura un evento certo a data certa: lo configurerebbe se avesse già trovato casa e la data prefissata del rogito risultasse essere precedente alla stipula del contratto.

Indicare un motivo non valido equivale a non indicarne alcuno e rende insussistente l'esigenza transitoria fondante l'accordo contrattuale.

L'esigenza del conduttore in ogni caso doveva essere provata con adeguata doocumentazione da allegare al contratto (seconda condizione necessaria), secondo quanto prevede il quarto comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002: se nella scrittura contrattuale veniva specificato che l'esigenza transitoria era collegata ad un motivo di lavoro, quantomeno doveva essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale potesse desumersi l'esistenza di un contratto a termne oppure copia del contratto stesso.

Questo tipo di contratto non va preso sottogamba, anzi va attentamente ponderato perchè può riservare tutta una serie di spiacevoli sorprese: illiceità (il motivo del contratto non è valido), simulazione (l'esigenza transitoria non esiste), ilpresupposti specifici della transitorietà vengono meno (l'esigenza transitoria deve permanere fino alla scadenza) sono incidenti di percorso frequenti e comunissimi che inducono a prestare massima cautela.
 

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