Rometta è un piccolo comune di circa 6.500 abitanti in provincia di Messina. Non rientra tra quei Comuni - di cui all’art. 2, comma 2 del DM 30 dicembre 2002, in cui il canone di locazione è affidato alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori (canone concordato) - vale a dire non è posto in:
a) una delle undici aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
b) un Comune ad esse confinanti;
c) un Comune capoluogo di provincia.
Se (come credo) nel Comune di Rometta non è mai stato sottoscritto un accordo tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini né sulla base del DM 5 marzo 1999 né sulla base del DM 30 dicembre 2002, il canone del contratto transitorio è liberamente concordato tra le parti (canone libero).
In tal caso, si prende come riferimento l’accordo sottoscritto sulla base del DM 30 dicembre 2002 nel Comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale da Rometta, anche situato in altra Regione (ad avviso di chi scrive, il comune di S.Lucia del Mela, in provincia di Messina, che ha all’incirca 4.700 abitanti, e in cui dovrebbe essere stato stipulato un accordo territoriale sulla base del DM citato), potendo il locatore soddisfare una sua specifica esigenza temporanea, collegata ad un evento certo, a data prefissata, che dovrà essere specificata a contratto e dovrà essere confermata, con lettera raccomandata AR, prima della scadenza del contratto, pena la riconduzione dello stesso alla durata ordinaria prevista dalla legge (4 anni + 4 anni). Per gli adempimenti fiscali (con o senza cedolare secca) connessi al contratto transitorio, si consiglia di rivolgersi ad una associazione di categoria.