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22/09/2014 - Collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello sviluppo economico per scoprire le irregolarità negli Attestati di Prestazione Energetica (APE)
Il DL 145/2013, convertito dalla L. 9/2014, ha stabilito che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l'APE non sono nulli, come inizialmente previsto, ma vengono puniti con una multa da 3 mila a 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l'obbligo di allegare l'attestato entro quarantacinque giorni.

La normativa al momento vigente prevede che gli accertamenti devono essere condotti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma, si legge nella relazione illustrativa del decreto, non si tengono in considerazione le modalità telematiche di registrazione dei contratti, che prevedono la registrazione automatica dell'atto al momento della ricezione del file telematico, non consentendo di allegare altri documenti.
Pertanto, il testo propone un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la realizzazione di un flusso telematico di informazioni.
 

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