La questione da te prospettata è stata trattata dall'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n°60/E del 28 giugno 2010, ha fornito gli opportuni chiarimenti sulla registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione. Secondo l'Agenzia, l'accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, pur non essendo un atto che deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza del Fisco, va sottoposto a registrazione al fine di attribuire all'atto stesso (di modifica contrattuale) la data certa di fronte a terzi, a norma dell'art. 2704 del codice civile. La facoltà di registrare (con pagamento dell'imposta pari a 67 euro) volontariamente il nuovo accordo permetterà alle parti di rendere edotta l'Agenzia delle Entrate, tenuto presente che una diminuzione del canone, comporta anche una riduzione della base imponibile ai fini delle imposte dei redditi. L'accordo, redatto con scrittura privata, va anche assoggettata all'imposta di bollo (14,62 euro) e produrrà effetti ai fini dell'imposta di registro a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone.