Sorvolando sul comportamento dell'Agenti Immobiliari , la proposta irrevocabile di acquisto (ex art.1329) è un atto unilaterale che deve essere redatto in forma scritta obbligatoria (ex art.1350) che con l'accettazione da parte del proprietario e successiva comuinicazione, nei modi e tempi indicati , diventa a tutti gli effetti un contratto di compravendita (ex art. 1326 c.c.) La proposta di acquisto in quanto tale e per definizione, deve contenere una serie di requisiti obbligatori e clausole e/o condizioni che devono essere di libera scelta e volontà del proponente, successivamente concordate e/o trattate con la parte venditrice c.d. " trattativa " dove le modalità di esecuzione del contratto vengono pattuite , ma fondamentale è che questa pattuizione viene svolta tra gli attori della proposta , il mediatore non può imporre condizioni o clausole, in quanto deve rispettare il principio di equidistanza e di salvaguardia degli interessi di tutte e due le parti. Nel tuo caso è palese il comportamento poco corretto e disallineato al principio di tutela delle parti e purtroppo male hai fatto a sottoscrivere una proposta contenente condizioni che non erano confacenti lae tue necessità, l'unico consiglio che mi permetto di darti e che se la tua proposta non dovesse essere accettata integralmente così come da te formulata ( esempio un ritocco del prezzo ) quindi ci dovesse essere una controproposta da parte del venditore, nella redazione della nuova offerta chiederai di inserire la condizione legata all'ottenimento del mutuo, in alternativa alla rinuncia all'acquisto. Saluti Fabrizio