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Visto che l?AdE mette su rete le circolari a partire dal 2001, vi allego un link che riporta la circolare 19-2001 citata.
Circolare n. 19/2001
In essa si legge:
2.2.5 Qualora l'acquirente sia gia' titolare di un immobile classificato in
catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione,
l'agevolazione puo' essere concessa.
Non ha, infatti, rilevanza l'utilizzazione di fatto diversa dalla
classificazione catastale. In osservanza dei medesimi criteri e' possibile
asserire, di contro, che l'agevolazione non e' applicabile nel caso in cui
l'acquirente sia titolare, nel comune dove acquista, di altro immobile
classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente
dall'utilizzazione di fatto.
Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui l'acquirente sia titolare su
tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata
usufruendo delle agevolazioni, non puo' godere del beneficio in parola,
indipendentemente dall'utilizzazione di fatto e dall'eventuale cambio di
destinazione nel frattempo intervenuto.
Mi pare chiara la specificazione:
se uno possiede un A10, anche se lo usa come abitazione, ha diritto a comprare una nuova U.I. abitativa e godere delle agevolazioni prima casa.
Se ha già un immobile abitazione (cat A diversa da A10) nello stesso comune o ha già usufruito di agevolazione in altro acquisto, non ha diritto ad agevolazione.
Io capisco che A10 come tale non è considerato abitazione, nè per escludere nè per dare l'agevolazione.
P.S.: Ma il custode ha messo nelle specifiche del nuovo sito la funzione di trasferimento telematico di "cappuccio e briosche"? Io son qua...!