Sulla Circolare 19 2001 essa tratta del credito d'imposta, quindi si riferisce a casi di chi ha già un immobile e vuole usufruire del credito d'imposta. Ciò che interessa a noi invece è il caso di chi acquista per la prima volta volendo usufruire delle agevolazioni. A questo proposito la circolare 38 del 2005 indica:
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni trasferite
Per fruire dell'agevolazione "prima casa" è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell'allegato n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla categoria catastale con cui risulta censita in catasto.
Non trovo dunque alcun posto dove dice che per un A10 non posso usufruire delle agevolazioni. Boh...
Perdonate, come dice Jrogin, se continuo ad intromettermi in una disputa che pare coinvolgere ormai solo più la reputazione dei Supporter ed addetti ai lavori. Mi pare interessante, non avendo al momento di meglio...., disquisire sui testi che la ns amministrazione ci propina: siamo la patria del diritto romano, ma anche il paese dei "distinguo".
Per cui piace anche a me l'esercizio di interpretazione....
Sulla Circolare 19 2001 essa tratta del credito d'imposta, quindi ....
Trovo la lettura limitativa. Non mi soffermerei "solo" sul titolo: il paragrafo 2.2 della stessa circolare così recita:
2.2 Soluzione di casi particolari
Premessi i principi di carattere generale, si precisa il trattamento
tributario per fattispecie ricorrenti.
Il doppio esempio citato al punto 2.2.5. lascierebbe intendere che un A/10 non è proprio preso in considerazione, non tanto per la categoria catastale, quanto per la sua destinazione urbanistica ufficiale. (a nulla rilevando che uno vi abbia stabilito la propria abitazione)
Sottoporrei poi anche alla vs attenzione un passo della 38/2005, suggerita da Bruno:
3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in corso di
costruzione
L'agevolazione "prima casa" spetta anche nell'ipotesi in cui il
trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti,
seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione "non di lusso" secondo
i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.
Gia' con la circolare del 1 marzo 2001, n. 19 si e' avuta occasione
di precisare che "qualora l'acquisto soggetto all'imposta di registro
riguardi un immobile non ultimato si puo' beneficiare dell'agevolazione
purche' in presenza di tutti i requisiti previsti".
Il riconoscimento dell'agevolazione in parola anche per le abitazioni
in corso di costruzione trova conforto ... ......., anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la
finalita' dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare
l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine
di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla
sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento
all'imposta di registro e' di tre anni dalla registrazione dell'atto) (Cass.
nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001, 8163/2002, 3604/2003)". Nella stessa
sentenza viene altresi' precisato che tale asserzione trova fondamento nella
circostanza che "la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un
fabbricato "destinato ad abitazione", ovverosia strutturalmente concepito
per uso abitativo, e non che lo stesso sia gia' idoneo a detto uso al
momento dell'acquisto ...".
Anche qui si pone l'accento su due requisiti essenziali:
- destinato ad abitazione NON DI LUSSO
- destinato ad abitazione, ossia STRUTTURALMENTE CONCEPITO ad uso abitativo.
Per chi ha dimestichezza, ci sarebbero gli estremi per formulare un bel "Interpello": un'U.I. clasificata A/10 è da considerarsi strutturalmente concepita ad uso abitativo o no? Tralascio solo perchè già citati, i vincoli sul Permesso a Costruire, cubatura residenziale, cubatura ulteriore a fini terziari ecc.
Io propenderei, sommando le due circolari, nel confermare che l'AdE un A10 non lo considera destinato ad uso abitativo, quindi è escluso dall'agevolazione se non viene richiesta e concessa la variazione di destinazione, ottenuta prima dell'acquisto.