roberto.spalti

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Agente Immobiliare
2.2.5 Qualora l'acquirente sia gia' titolare di un immobile classificato in
catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione,
l'agevolazione puo' essere concessa.


Per forza l'agevolazione può essere concessa, il soggetto abita in un immobile dove non può; quindi di fatto non ha una prima casa (abita in ufficio).
Diverso è il discorso che su immobili accatastati A/10 (se poi verranno adibiti ad abitazione) si possa usufruire delle agevolazioni.
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
@barsotti:
non mi dici nulla di nuovo, la circolare l'avevo già postata io. Vorrei che postassi qualcosa dove DICA CHIARAMENTE che un immobile censito in catasto come A10 non può usufruire delle agevolazioni. Questo vorrei leggere.

@Bastimento:
Non c'è nulla di comico, se avessi letto quello che ho scritto avresti capito che desidero LEGGERE che un immobile censito in catasto come A10 non può usufruire delle agevolazioni. E sono due.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@barsotti:
non mi dici nulla di nuovo, la circolare l'avevo già postata io. Vorrei che postassi qualcosa dove DICA CHIARAMENTE che un immobile censito in catasto come A10 non può usufruire delle agevolazioni. Questo vorrei leggere.

@Bastimento:
Non c'è nulla di comico, se avessi letto quello che ho scritto avresti capito che desidero LEGGERE che un immobile censito in catasto come A10 non può usufruire delle agevolazioni. E sono due.

@bruno80:
Scusa la replica, ma avevo letto ed inteso benissimo. Aggiungo anche che
desidero LEGGERE che un immobile censito in catasto come A10 non può usufruire delle agevolazioni.
era già stato da te espresso in forma diversa in precedenza.
Il comico era rivolto altrove. Comincio però a notare risposte "piccate" ed un'irritazione iinsolita.
Che sia per via dei caffè e cappuccini......?
A parte gli scherzi, convengo con te che la tua richiesta "desidero LEGGERE ..." ci stava nei confronti della forma dell'affermazione che l'aveva provocata.
Nella sostanza vorrei però avere la tua interpretazione in merito: che conclusione trai tu dal testo della suddetta circolare? Diverge da quanto ho supposto nel post dove ho riportato il punto in questione?
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
Scusa Bastimento, hai ragione :^^::^^: forse ho preso troppi caffè e se mi becca il Custode mi bastona :D

Sulla Circolare 19 2001 essa tratta del credito d'imposta, quindi si riferisce a casi di chi ha già un immobile e vuole usufruire del credito d'imposta. Ciò che interessa a noi invece è il caso di chi acquista per la prima volta volendo usufruire delle agevolazioni. A questo proposito la circolare 38 del 2005 indica:

3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni trasferite

Per fruire dell'agevolazione "prima casa" è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell'allegato n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla categoria catastale con cui risulta censita in catasto.
In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima casa" non rileva la classificazione catastale dell'immobile trasferito quanto, piuttosto, la natura lussuosa o meno dello stesso in base ai parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n. 2595), ha rilevato che i " ... simboli delle categorie non hanno la specifica funzione di distinguere le abitazioni di lusso dalle altre, ma soltanto di indicare una rendita catastale proporzionata al tipo di abitazione...".


Non trovo dunque alcun posto dove dice che per un A10 non posso usufruire delle agevolazioni. Boh...
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Perdonami Bruno80, anche se credo che questo argomento rimarrà aperto ad oltranza, anche nel tuo ultimo post si fa sempre riferimento ad "abitazioni" ed essendo A10 indicato come "ufficio o studio" secondo me, come già espresso in precedenza non da adito a dubbi.
Ciao e Buona Domenica...... con amicizia se me lo permetti:D
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sulla Circolare 19 2001 essa tratta del credito d'imposta, quindi si riferisce a casi di chi ha già un immobile e vuole usufruire del credito d'imposta. Ciò che interessa a noi invece è il caso di chi acquista per la prima volta volendo usufruire delle agevolazioni. A questo proposito la circolare 38 del 2005 indica:

3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni trasferite

Per fruire dell'agevolazione "prima casa" è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell'allegato n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla categoria catastale con cui risulta censita in catasto.


Non trovo dunque alcun posto dove dice che per un A10 non posso usufruire delle agevolazioni. Boh...

Perdonate, come dice Jrogin, se continuo ad intromettermi in una disputa che pare coinvolgere ormai solo più la reputazione dei Supporter ed addetti ai lavori. Mi pare interessante, non avendo al momento di meglio...., disquisire sui testi che la ns amministrazione ci propina: siamo la patria del diritto romano, ma anche il paese dei "distinguo".
Per cui piace anche a me l'esercizio di interpretazione....

Sulla Circolare 19 2001 essa tratta del credito d'imposta, quindi ....

Trovo la lettura limitativa. Non mi soffermerei "solo" sul titolo: il paragrafo 2.2 della stessa circolare così recita:

2.2 Soluzione di casi particolari
Premessi i principi di carattere generale, si precisa il trattamento
tributario per fattispecie ricorrenti.

Il doppio esempio citato al punto 2.2.5. lascierebbe intendere che un A/10 non è proprio preso in considerazione, non tanto per la categoria catastale, quanto per la sua destinazione urbanistica ufficiale. (a nulla rilevando che uno vi abbia stabilito la propria abitazione):innamorato:

Sottoporrei poi anche alla vs attenzione un passo della 38/2005, suggerita da Bruno:

3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in corso di
costruzione
L'agevolazione "prima casa" spetta anche nell'ipotesi in cui il
trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti,
seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione "non di lusso" secondo
i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.
Gia' con la circolare del 1 marzo 2001, n. 19 si e' avuta occasione
di precisare che "qualora l'acquisto soggetto all'imposta di registro
riguardi un immobile non ultimato si puo' beneficiare dell'agevolazione
purche' in presenza di tutti i requisiti previsti".
Il riconoscimento dell'agevolazione in parola anche per le abitazioni
in corso di costruzione trova conforto ... ......., anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la
finalita' dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare
l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine
di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla
sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento
all'imposta di registro e' di tre anni dalla registrazione dell'atto) (Cass.
nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001, 8163/2002, 3604/2003)". Nella stessa
sentenza viene altresi' precisato che tale asserzione trova fondamento nella
circostanza che "la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un
fabbricato "destinato ad abitazione", ovverosia strutturalmente concepito
per uso abitativo, e non che lo stesso sia gia' idoneo a detto uso al
momento dell'acquisto ...".

Anche qui si pone l'accento su due requisiti essenziali:
- destinato ad abitazione NON DI LUSSO
- destinato ad abitazione, ossia STRUTTURALMENTE CONCEPITO ad uso abitativo.

Per chi ha dimestichezza, ci sarebbero gli estremi per formulare un bel "Interpello": un'U.I. clasificata A/10 è da considerarsi strutturalmente concepita ad uso abitativo o no? Tralascio solo perchè già citati, i vincoli sul Permesso a Costruire, cubatura residenziale, cubatura ulteriore a fini terziari ecc.

Io propenderei, sommando le due circolari, nel confermare che l'AdE un A10 non lo considera destinato ad uso abitativo, quindi è escluso dall'agevolazione se non viene richiesta e concessa la variazione di destinazione, ottenuta prima dell'acquisto.:innamorato::innamorato::innamorato:;););)
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
se continuo ad intromettermi in una disputa che pare coinvolgere ormai solo più la reputazione dei Supporter ed addetti ai lavori.

Tranquilli :) io provo a esprimere le mie idee, in una burocrazia che non ci permette di essere chiari e precisi coi clienti... la reputazione in un forum lascia il tempo che trova ;) ... cerco di trovare una risposta chiara solo per sapere come dovrò comportarmi quando riceverò una proposta per l'appartamento A10 che ho in vendita, per non far spendere soldi inutilmente ai miei clienti.
Cmq per adesso, almeno finchè non avrò prova sicura (anche in difetto mio ovviamente), eviterò commenti che non aggiungono novità!
Saluti!
 

sisio

Nuovo Iscritto
Secondo me A sta per abitazione quindi interpreto (da ignorante in materia) che la circolare 38 del 2005 si riferisca a tutti gli immobili di categoria A indipendentemente dalla loro classe purche' non di lusso.
 

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