In un mondo ideale il progettista prepara un progetto perfetto, integrato, con tutti gli ingombri dell'impiantistica, delle strutture ecc. il progetto viene fornito all'impresa di costruzione che lo realizza esattamente come è disegnato.
In pratica, non succede mai, per una serie di motivi ci sarà sempre un pò di differenza fra gli elaborati della pratica edilizia e gli esecutivi di cantiere
Per queste piccole discrepanze è stato introdotto il concetto di tolleranza di cantiere:
la differenza fra le dimensioni di un edificio progettato e quelle misurabili una volta costruito è accettabile fintanto che non di discosta da un certo valore in termini percentuali. (2%)
Questa tolleranza è stata normata prima da vari regolamenti edilizi, successivamente con la legge nazionale 106 del 12/07/11 e poi con il DL Semplificazioni che hanno modificato l'art 34-bis del Testo Unico dell'edilizia
Quindi la tolleranza di cantiere vale per almeno 4 parametri: altezza, distacchi, cubatura e superfice coperta per la singola unità immobiliare.
E non è prevista per immobili vincolati.
Va tenuto presente che la tolleranza di cantiere "sana" SOLO l'aspetto della violazione urbanistica, non quello civilistico:
una variazione di cantiere che invade il distacco con vicini è una comunque lesione del diritto di terzi
In pratica, non succede mai, per una serie di motivi ci sarà sempre un pò di differenza fra gli elaborati della pratica edilizia e gli esecutivi di cantiere
Per queste piccole discrepanze è stato introdotto il concetto di tolleranza di cantiere:
la differenza fra le dimensioni di un edificio progettato e quelle misurabili una volta costruito è accettabile fintanto che non di discosta da un certo valore in termini percentuali. (2%)
Questa tolleranza è stata normata prima da vari regolamenti edilizi, successivamente con la legge nazionale 106 del 12/07/11 e poi con il DL Semplificazioni che hanno modificato l'art 34-bis del Testo Unico dell'edilizia
Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Quindi la tolleranza di cantiere vale per almeno 4 parametri: altezza, distacchi, cubatura e superfice coperta per la singola unità immobiliare.
E non è prevista per immobili vincolati.
Va tenuto presente che la tolleranza di cantiere "sana" SOLO l'aspetto della violazione urbanistica, non quello civilistico:
una variazione di cantiere che invade il distacco con vicini è una comunque lesione del diritto di terzi