Mi sembra che la situazione stia evolvendo a tuo favore, coi tempi della giustizia.. dovresti avere soddisfazione ed il ripristino dello stato ante abuso.
Per quanto riguarda la responsabilità del progettista e del responsabile della ditta, questi non possono essere ritenuti estranei all'esecuzione dell'abuso ed io, se fossi in te, tramite l'avvocato li citerei per i vari danni in solido col proprietario.
Ti incollo, ma il tuo avvocato ne sarà già a conoscenza, una recente sentenza della Suprema Corte sul tema della responsabilità del progettista e &.
(Se la vuoi leggere per intero vi sono gli estremi per ricercarla in rete.)
<< Secondo i giudici, l’
attestazione di conformità alle norme edilizie e urbanistiche rilasciata dal progettista e l’obbligo di vigilanza in capo al professionista in capo al direttore dei lavori sarebbero svuotate di significato se, in caso di difformità, non scattasse il
concorso nel reato da parte di entrambi con il proprietario dell’immobile.
Quindi per l’
abuso edilizio non risponde solo il proprietario e costruttore ma anche il progettista e direttore dei lavori se l’opera eseguita, necessitante del permesso a costruire, è difforme e diversa da quella autorizzata con la denuncia di inizio attività.
La Corte Suprema ha stabilito che «per il reato di abuso edilizio
[2] è configurabile la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, e del costruttore in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti comporta l’esistenza in capo al medesimo di un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori. Con la logica conseguenza che, se i
lavori eseguiti risultano difformi e diversi da quelli autorizzati con Dia, e per essi necessitava il permesso di costruire, responsabile dell’abuso è anche il progettista e direttore dei lavori, in concorso con gli altri autori».
note
[1] Cass. sent. n. 9058/18 del 1.03.2018.
[2] Art. 44, co. 1, lett. b), Dpr 380/01.
Sentenza
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 ottobre 2017 – 28 febbraio 2018, n. 9058
Presidente Ramacci – Relatore Socci >>