silviavr001

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Con l'art 7 del DL Semplificazioni rubricato "Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato"
si prevede che l'attestazione suddetta (di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Il rilascio dell'attestazione relativa ai contratti di locazione a canone concordato è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti", vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

In particolare, in essa viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.).

Nell'attestazione appare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore del medesimo.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Con l'art 7 del DL Semplificazioni rubricato "Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato"
si prevede che l'attestazione suddetta (di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Il rilascio dell'attestazione relativa ai contratti di locazione a canone concordato è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti", vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

In particolare, in essa viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.).

Nell'attestazione appare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore del medesimo.
Qual è esattamente la differenza rispetto a prima?
 

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