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I costi, secondo l'art. 69 disp. att. c.c. sarebbero a carico di chi ha dato luogo a questo errore. Consiglio, però, prudenza in quanto non è assolutamente facile capire chi ha fatto un errore (il tecnico, il costruttore?), se l'odierno condomino che si oppone commette un illecito, visto che è un suo diritto opporsi, eccetera.


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