Se il termine di presentazione è scaduto, puoi sicuramente avvalerti del nuovo ravvedimento operoso, applicando la sanzione (entro 90 giorni = 33,33%%, pari ad 1/9 del 30%) non alla “denuncia cumulativa”, ma ad ogni singolo contratto: se utilizzi il software “Denuncia annuale dei contratti di affitto dei fondi rustici”, le sanzioni e gli interessi dovrai però digitarle tu manualmente (come con RLI).
La circolare 11 luglio 2000, n°142 del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Ufficio del Direttore Centrale precisa, infati, che:
“[...]non vi e' dubbio che la mancata presentazione della suddetta denuncia nel termine normativamente previsto configura l'ipotesi della omessa registrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 69 del Testo unico dell'imposta di registro.
Al riguardo sembra opportuno precisare che, qualora il contribuente provveda alla presentazione della denuncia annuale relativa ai contratti di affitto di fondi rustici in argomento oltre il termine, l'ufficio deve provvedere alla registrazione della stessa e ad irrogare la sanzione amministrativa commisurata all'imposta dovuta sulla denuncia annuale, ove non risulti gia' assolta spontaneamente dal contribuente.
Va da se' che il soggetto obbligato, ricorrendone le condizioni, puo' avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso", disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ampiamente illustrato nella circolare n.192/E del 23 luglio 1998 al punto 3.1.), cosi' come modificato dall'art. 2 del D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Per completezza d'argomento e' appena il caso di far presente che qualora si verta in materia di registrazione d'ufficio, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 15 e 54 del Testo unico dell'imposta di registro, l'omessa richiesta di registrazione dei contratti di affitto in argomento comporta che l'ufficio proceda alla registrazione dei singoli contratti e al recupero delle imposte e sanzioni per ciascuno di essi.
A tale riguardo, si evidenzia che la richiamata disposizione di cui all'art. 17, comma 3 bis, del T.U. dell'imposta di registro rappresenta un'alternativa alle normali modalita' ed ai termini ordinari per la registrazione e costituisce, come gia' affermato nella circolare n. 36/E del 12 febbraio 1999, una semplificazione degli adempimenti nonche' un'agevolazione fiscale per il settore al quale e' specificatamente indirizzata. La denuncia annuale dei contratti di affitto di fondi rustici, infatti, deve essere sottoscritta e presentata in doppio originale, da una delle parti contraenti ad un qualsiasi ufficio del registro o delle entrate ed e' quindi evidente che e' lasciata al contribuente la facolta' di scegliere la registrazione di ogni singolo contratto ovvero di presentare la denuncia annuale.
Appare, pertanto, palese che, nell'ipotesi di registrazione d'ufficio, il contribuente non ha esercitato la facolta' concessagli dalla norma, di provvedere alla registrazione a mezzo denuncia e pertanto l'ufficio, non potendosi sostituire ai soggetti obbligati, deve operare con riferimento ad ogni singolo contratto, nel rispetto delle disposizioni dei gia' richiamati artt. 15 e 54 del gia' citato Testo unico dell'imposta di registro; non e' possibile, infatti, l'opzione del contribuente successiva al momento dell'accertamento della violazione”