Attenzione ai beni significativi:
2. L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è
previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione
dell’IVA ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la
relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia,
qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica
ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato
al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente,
soltanto il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre
1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della
differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 21%.