Sempre l'amico Luciano Passuti mi "passa" questo documento di sintesi in pdf per:
Art. 15, c. 1, lett. b-bis) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 35, c. 22-bis D.L. 4.07.2006, n. 223
conv. L. 4.08.2006, n. 248 - C.M. 4.08.2006, n. 28 p. 13 - C.M. 4.04.2008, n. 34 - R.M.
30.01.2009, n. 26/E
Nel rigo RP17 del modello Unico Persone Fisiche sono indicati i compensi, comunque
denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può
essere superiore a € 1.000,00, per ciascuna annualità. Se l’unità immobiliare è acqui-
stata da più soggetti, la detrazione, nel limite di € 1.000,00, deve essere ripartita tra
i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
Art. 15, c. 1, lett. b-bis) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 35, c. 22-bis D.L. 4.07.2006, n. 223
conv. L. 4.08.2006, n. 248 - C.M. 4.08.2006, n. 28 p. 13 - C.M. 4.04.2008, n. 34 - R.M.
30.01.2009, n. 26/E
Nel rigo RP17 del modello Unico Persone Fisiche sono indicati i compensi, comunque
denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può
essere superiore a € 1.000,00, per ciascuna annualità. Se l’unità immobiliare è acqui-
stata da più soggetti, la detrazione, nel limite di € 1.000,00, deve essere ripartita tra
i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.