Mi trovo di fronte ad una P.A. che non è rimasta inerte, ma al momento della domanda di agibilità, ha chiesto la relazione asseverata da parte di tecnico acustico qualificato, in merito al rispetto dei requisiti acustici passivi, sulla base del DPCM 5/12/97, relativamente ad una mansarda ricavata a seguito di domanda di recupero di un sottotetto, su una costruzione monofamiliare preesistente.
Situazione normativa:
1) Il DPCM 5/12/97 non è affatto stato sospeso: da molti è già definito come decreto attuativo, è tuttora in vigore.
2) La P.A. ha tutto il diritto di continuare a chiedere la asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi sulla base di quanto specificato dal citato DPCM
3) In fase di rilascio dell'agibilità, la PA non si limita ad analizzare gli eventuali (di solito inesistenti) elaborati progettuali acustici, ma richiede una documentazione dello stato "reale", con misurazioni effettuate sul campo da tecnico qualificato.
4) In mancanza di ottemperanza ai parametri di legge, sospende il rilascio dell'agibilità.
A confondere le cose sono intervenute le seguenti disposizioni:
5) La legge 88 del 07 lug 2009 non rende applicabile il DPCM 5.12.97 tra acquirenti e costruttori (non puoi rivalerti su vizi occulti)
6) Con la legge 96/2010 quanto sopra affermato è stato rafforzato, ma mantenendo piena validita del DPCM sotto il profilo pubblicistico.
Fin qui il dato di fatto.
Aggiungo poi una conclusione di tipo interpretativo, non isolata. Mi riferisco all'ipotesi di valutazione del danno, che come ricordato sopra è diventato difficile farsi riconoscere, ma che comunque viene stimato nell'ordine del 20% del valore dell'immobile".
Ora io mi chiedo e vi chiedo:
a) se il Comune nega l'agibilità, come si fa a dire che il danno è dell'ordine del 20% e non del 100%?
b) in mancanza di agibilità, un privato potrebbe anche ignorare e rischiare le sanzioni (tra l'altro di carattere penale, mi pare), ma mi domando: sarebbe oggi possibile rogitare una vendita, o stipulare un contratto di locazione, di un immobile inagibile? E se si con quale danno?
Nel mio caso le cose si complicano anche sotto il profilo tecnico: so che una grossa responsabilità l'ha avuta il geom progettista e direttore lavori. Ma non si è trattato di nuova costruzione in senso stretto: e trattandosi di parziale sopraelevazione su strutture preesistenti, certamente non era libero di variare spessori e stratigrafia delle pareti e dei solai preesistenti, quindi "costretto" dalla situazione di partenza, a limiti di prestazioni acustiche passive dettate dalla struttura preesistente. Eventuali evoluzioni tecnico-legislative purtroppo non faranno che andare in una ulteriore inasprimento delle richieste.
Vi chiedo quindi come se ne possa uscire, se non sperando in una sorta di sanatoria, che però riguardando tematiche agganciate al tema della "salute", potrebbero non essere sanabili solo attraverso un atto amministrativo.
Che strade ritenete percorribili per superare o eludere attraverso argomenti tecnico-legali la sospensione della PA per il rilasco dell'agibilità?
Grazie per l'ascolto. :???:
Situazione normativa:
1) Il DPCM 5/12/97 non è affatto stato sospeso: da molti è già definito come decreto attuativo, è tuttora in vigore.
2) La P.A. ha tutto il diritto di continuare a chiedere la asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi sulla base di quanto specificato dal citato DPCM
3) In fase di rilascio dell'agibilità, la PA non si limita ad analizzare gli eventuali (di solito inesistenti) elaborati progettuali acustici, ma richiede una documentazione dello stato "reale", con misurazioni effettuate sul campo da tecnico qualificato.
4) In mancanza di ottemperanza ai parametri di legge, sospende il rilascio dell'agibilità.
A confondere le cose sono intervenute le seguenti disposizioni:
5) La legge 88 del 07 lug 2009 non rende applicabile il DPCM 5.12.97 tra acquirenti e costruttori (non puoi rivalerti su vizi occulti)
6) Con la legge 96/2010 quanto sopra affermato è stato rafforzato, ma mantenendo piena validita del DPCM sotto il profilo pubblicistico.
Fin qui il dato di fatto.
Aggiungo poi una conclusione di tipo interpretativo, non isolata. Mi riferisco all'ipotesi di valutazione del danno, che come ricordato sopra è diventato difficile farsi riconoscere, ma che comunque viene stimato nell'ordine del 20% del valore dell'immobile".
Ora io mi chiedo e vi chiedo:
a) se il Comune nega l'agibilità, come si fa a dire che il danno è dell'ordine del 20% e non del 100%?
b) in mancanza di agibilità, un privato potrebbe anche ignorare e rischiare le sanzioni (tra l'altro di carattere penale, mi pare), ma mi domando: sarebbe oggi possibile rogitare una vendita, o stipulare un contratto di locazione, di un immobile inagibile? E se si con quale danno?
Nel mio caso le cose si complicano anche sotto il profilo tecnico: so che una grossa responsabilità l'ha avuta il geom progettista e direttore lavori. Ma non si è trattato di nuova costruzione in senso stretto: e trattandosi di parziale sopraelevazione su strutture preesistenti, certamente non era libero di variare spessori e stratigrafia delle pareti e dei solai preesistenti, quindi "costretto" dalla situazione di partenza, a limiti di prestazioni acustiche passive dettate dalla struttura preesistente. Eventuali evoluzioni tecnico-legislative purtroppo non faranno che andare in una ulteriore inasprimento delle richieste.
Vi chiedo quindi come se ne possa uscire, se non sperando in una sorta di sanatoria, che però riguardando tematiche agganciate al tema della "salute", potrebbero non essere sanabili solo attraverso un atto amministrativo.
Che strade ritenete percorribili per superare o eludere attraverso argomenti tecnico-legali la sospensione della PA per il rilasco dell'agibilità?
Grazie per l'ascolto. :???: