si infatti. allora devi seguire le modalità del dettato normativo
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392:
"Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui il
locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora
taluno, vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi
della prelazione, si considera avere rinunciato alla
prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le
quali la prelazione opera a favore dei coeredi e nella
ipotesti di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado".
"Art. 39 (Diritto di riscatto). - Qualora il proprietario
non provveda alla notificazione di cui all'articolo
precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a
quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla popolazione
puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto,
riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro
successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il
versamento del prezzo deve essere effettuato entro il
termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo
giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui
l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente
causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre
mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio".