nel contratto sono inserite due esigenze transitorie.
locatore(tra un anno dovrà abitare la casa o farla abitare a un parente
conduttore(sta cercando di acquistare una casa)
dopo tre mesi dalla stipula il locatore dice: mi serve subito la casa perchè mia figlia si è separata e ha bisogno di abitare lì.
può cacciare il conduttore da un giorno all'altro?
La risposta è negativa. Sorvolando sulla singola motivazione del conduttore che, salvo data nota e predeterminata, ad esempio data del rogito ovvero del trasferimento nell’immobile acquistato (da provarsi con documenti che ne comprovino l’esistenza da allegare al contratto), appare ingiustificata, in quanto l’esigenza transitoria richiede una data certa di fine dell’esigenza stessa: cercare genericamente di acquistare una casa non significa averla già trovata: l’art. 1, co. 4 del DM 10 marzo 2006 specifica chiaramente che “
le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate dagli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata”), come illustrato al # 5, nel contratto ad uso transitorio non è prevista la possibilità per il locatore di recedere dal contratto, anzi, il locatore per evitare la riconduzione della scadenza al termine più lungo dei quattro anni, deve fornire, a mezzo lettera raccomandata, la conferma della transitorietà di quell’esigenza che l’ha indotto a stipulare questo tipo di contratto.
Se il locatore invia la disdetta anticipata, rischia che il conduttore possa contestargli il verificarsi dell’esigenza transitoria, sostenendo che è venuta meno (il locatore ha necessità di rientrare in breve tempo in possesso del bene locato), al fine di ricondurre il rapporto a più lunga durata. La fattispecie prospettata (un padre di famiglia, avendo stipulato un contratto di natura transitoria in vista dell’esigenza di destinare l’immobile ad un parente, già previsto a distanza di n° X mesi, è messo di fronte alla scelta, maturata nel corso del rapporto e, quindi, prima della scadenza contrattuale, di tornare al più presto in possesso dell’immobile per destinarlo alla figlia che si è separata), come si vede, può dare luogo a risultati a dir poco inaspettati e paradossali, indipendentemente da ogni intento elusivo o fraudolento del locatore all’atto della stipula del contratto.