Per quanto riguarda il distaccamento del riscaldamento è facoltà esclusiva dell'amministratore dopo 6 mesi di morositá di procedere a farlo sia in modo arbitrario che deliberando in assemblea. Questa facoltá e non obbligo non trova applicazione nel distaccamento di servizi condominiali comuni primari che sono acqua luce e riscaldamento. In poche parole l'amministratore può tagliare l' acqua del box o della cantina o il riscaldamento ma non può staccare nulla che sia all'interno dell'immobile quindi il riscaldamento centralizzato molte sentenze dicono una cosa è legittimano il distacco ma nella realtá è praticamente impossibile
Codice civile, il quale recita chiaramente:
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.il riscaldamento condominiale, è un diritto inalienabile anche per gli inquilini morosi. Questa, in breve, la decisione presa dal Tribunale di Milano che, con un provvedimento d’urgenza risalente allo scorso 24 ottobre (relativo alla causa 72656/13), ha imposto a un amministratore di condominio diripristinare immediatamente il riscaldamento nell’abitazione del condomino moroso. Un provvedimento che pone in essere un principio basilare: non si può far prevalere la pur legittima tutela dell’interesse economico sui diritti fondamentali delle persone: infatti, la sospensione del servizio del riscaldamento durante i mesi invernali, arriva a ledere il diritto costituzionale alla salute. Claudia@