Massimiliano

Nuovo Iscritto
Una precisazione la divisione della spesa per il terrazzo condominiale ad uso esclusivo è prevista dal C.C. in 2/3 per il condominio e 1/3 per il proprietario del terrazzo.
Volevo capire i 2/3 vengono divisi tenendo dentro anche il proprietario del terrazzo o solo i condomini al di sotto del terrazzo.

Grazie

Massimiliano
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Re: Divisione della spesa per il rifacimento del terrazzo ad u

Ciao Massimiliano :)

L'articolo 1126 del codice civile prevede che nel caso in cui il terrazzo sia ad uso esclusivo ben un terzo della spesa per ristrutturarlo sia a carico del proprietario che lo ha in uso. I restanti due terzi sono a carico dei condomini che usano il terrazzo come tetto (quindi non necessariamente tutto il condominio. Si pensi ai fabbricati con le terrazze a gradoni per esempio o i super condomini).

Nel tuo caso, quindi, se anche tu usufruisci del terrazzo con funzione di tetto, rientrerai anche nei due terzi, viceversa, no.

Esempio:

Se la tua terrazza è un terrazzo sovrastante, pagherai anche una quota dei due terzi in quanto anche tu stai "sotto" il tetto.
Se la tua terrazza è un terrazzo al piano, non rientrerai anche nei due terzi in quanto il tetto di casa tua è un altro.

g
 

Massimiliano

Nuovo Iscritto
Scusa ma non capisco.
Il terrazzo è all'ultimo piano sopra non c'e' niente.Sotto gli altri appartamenti quindi per me il terrazzo è il tetto di quelli sotto giusto?

Grazie ancora

Massimiliano
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Re: Divisione della spesa per il rifacimento del terrazzo ad u

Si tratta quindi di un terrazzo sovrastante. Pagano i sue terzi quelli che hanno gli appartamenti sotto il terrazzo. Se anche casa tua rimane sotto il terrazzo (quindi lo usa come tetto, anche se lo hai in uso esclusivo) fai parte dei due terzi anche tu :)

g
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Re: Divisione della spesa per il rifacimento del terrazzo ad u

Se la terrazza non ti fa da tetto, non fai parte dei due terzi.

Art.1126 - Lastrici solari di uso esclusivo - Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

"A cui il lastrico solare serve" significa che paghi se lo usi. E il solo uso che si può fare di un lastrico solare per chi non ne ha il godimento esclusivo è appunto la sua funzione di "tetto" (anche se a piani diversi).

Se non lo usi, non lo paghi.
L'amministratore di condominio ha fatto un riparto preventivo delle spese inclusi tutti?

g
 

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