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Propenderei anch'io per l'obbligatorietà. L’allegazione in via opzionale del file è consentita solo alle persone fisiche (locatori) e soggettività IVA non barrata. E’ vero che per le società semplici non vale la regola vigente per le altre società di persone (le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), i cui redditi - ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del TUIR – sono considerati redditi di impresa. Le società semplici non producono reddito di impresa e possono produrre redditi fondiari che vengono imputati direttamente ai soci e assoggettati a IRPEF.


Tuttavia, anche all’impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice va riconosciuto ai fini dell’imputazione del rapporto di locazione, la soggettività giuridica, quindi, la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche (requisito richiesto per rendere facoltativa l’allegazione del file) dei soci singolarmente o cumulativamente considerati, alla luce dell’art. 2266, comma 1 del codice civile.


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