Buongiorno a tutti, pongo questo quesito: nel 1997 mio padre Michele mi dona un terreno. Nel 2004 costruisco una casa con regolare permesso a costruire. Nel 2011 chiedo ed ottengo da una banca un mutuo ipotecario. Nel 2014 vendo la casa e l'acquirente si accolla il mutuo. A marzo 2023 l'acquirente chiede la surroga del muto all'INPS che lo rigetta con la seguente motivazione:
Gent.mo .............,
Il vigente Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, all'art. 2 comma 5 del Regolamento, prevede quanto segue:
Ove l’immobile oggetto del finanziamento e/o l’immobile cui pertiene risulti essere stato oggetto di donazione, il mutuo può essere concesso per le finalità di cui all’art. 1, comma 7, lett. a), b), c) e d), esclusivamente qualora la donazione sia stata trascritta da più di venti anni e siano trascorsi venti anni dal 15 maggio 2005, ovvero siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione del donante, senza che risulti trascritta alcuna domanda di riduzione della donazione medesima o di opposizione alla stessa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 563 del c.c..
Nel suo caso, risulta che l'immobile (ovvero il suolo ove è stato costruito l'immobile) sia provenuto per donazione del 19/01/1997. Non essendo trascorsi venti anni dal 15 maggio 2005, si è reso necessario risalire alla data in cui il donante, sig. ............ Michele, è venuto a mancare in data 02/02/2017. Pertanto, non è soddisfatta l'ulteriore ipotesi prevista dal Regolamento.
Per tale ragione, spiace comunicare che il mutuo non potrà essere concesso e riceverà notifica di reiezione della sua domanda di mutuo.
é possibile trovare una scappatoia? possono applicarsi alla donazione del terreno senza considerare il reale trasferimento del diritto di proprietà della casa tra venditore e acquirente? Il terreno su cui è stata costruita la casa viene integrato (ne diventa parte integrante) della casa, per cui perde il titolo di donazione?
Gent.mo .............,
Il vigente Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, all'art. 2 comma 5 del Regolamento, prevede quanto segue:
Ove l’immobile oggetto del finanziamento e/o l’immobile cui pertiene risulti essere stato oggetto di donazione, il mutuo può essere concesso per le finalità di cui all’art. 1, comma 7, lett. a), b), c) e d), esclusivamente qualora la donazione sia stata trascritta da più di venti anni e siano trascorsi venti anni dal 15 maggio 2005, ovvero siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione del donante, senza che risulti trascritta alcuna domanda di riduzione della donazione medesima o di opposizione alla stessa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 563 del c.c..
Nel suo caso, risulta che l'immobile (ovvero il suolo ove è stato costruito l'immobile) sia provenuto per donazione del 19/01/1997. Non essendo trascorsi venti anni dal 15 maggio 2005, si è reso necessario risalire alla data in cui il donante, sig. ............ Michele, è venuto a mancare in data 02/02/2017. Pertanto, non è soddisfatta l'ulteriore ipotesi prevista dal Regolamento.
Per tale ragione, spiace comunicare che il mutuo non potrà essere concesso e riceverà notifica di reiezione della sua domanda di mutuo.
é possibile trovare una scappatoia? possono applicarsi alla donazione del terreno senza considerare il reale trasferimento del diritto di proprietà della casa tra venditore e acquirente? Il terreno su cui è stata costruita la casa viene integrato (ne diventa parte integrante) della casa, per cui perde il titolo di donazione?