ai sensi dell'art. 59 -bis legge 16 febbraio 1913 n.89, introdotto dal D. lgs. 2.07.2010 n.110, il Notaio (il medesimo od un altro) può procedere alla rettifica di errori materiali esclusivamente su basi rigorosamente oggettive e documentali, che devono risultare o di già espressamente dall'atto medesimo oppure da documenti diversi da allegare all'atto di rettifica.
La rettifica - se posta in essere dal Notaio - consiste in una sua dichiarazione di scienza , non in una dichiarazione di volontà
Errore materiale è la svista: la giurisprudenza parla di inesattezza rilevabile ictu oculi , disattenzione nella redazione, emendabile de plano utilizzando i criteri che emergono dall'atto stesso da rettificare, senza che sia necessaria un'attività di interpretazione.
per venire al caso concreto, l'errore circa i dati catastali è situazione paradigmatica di errori od omissioni materiali soggetti a rettifica
in questi casi la correzione è possibile solo se dal complesso degli altri elementi dell'immobile risultanti dall'atto (descrizione, ubicazione, consistenza, confini, planimetrie allegate, riferimento ad atti di provenienza) sia possibile, senza possibilità di equivoco od incertezza, affermare che era proprio a quel particolare dato catastale che le parti si erano effettivamente riferite
altrimenti, non si potrà procedere con la correzione , ma sarà da stipulare - con l'intervento obbligatorio delle parti - un altro atto