mora

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Professionista
Ad un asta fallimentare, mi sono aggiudicata immobile. Termine per il pagamento del saldo entro 60 gg. Il finanziamento tarda ad arrivare, posso procedere con la liquidità dell'azienda, ma ho difficoltà ad avere intero importo entro la data stabilita. Ho letto che è possibile chiedere una proroga. Chiedo: a chi spetta la decisione se accettarla? Al curatore oppure al Giudice? Sono creditore nei confronti della procedura, è prevista una sorta di compensazione?
Qualcuno mi può aiutare i tempi stringono, e il mio avvocato è molto titubante in merito, insiste nel pagare nei termini.
Vi ringrazio
 
I

ilragno

Ospite
In base alle norme ha pienamente ragione iltuo avvocato, il termine dei 60 giorni è perentorio,
Il giudice incamera la cauzione e rifà l'asta.
Un approccio con il giudice, come sopra suggerito, può togliere ogni dubbio.
Ma forse l'avvocato non vorrà fare la brutta figura con il giudice. Dipende molto dal carattere dell'avvocato e del giudice.
Non credo ci sia possibiltà di compensazione :l'incasso va ai creditori insinuatisi nel fallimento con i gradi di privilegio. Non puoi scavalcare chi ha un privilegio superiore al tuo eventuale.
Cioè, in parole terra-terra, potrebbe non esserci nulla per te, se l'incasso della vendita non arriva a coprire tutti i crediti privilegiati ed il riparto poi è pro-quota dei vari creditori.
Il curatore ti può fare una previsione affidabile, in quanto conosce debiti e privilegi.
 
I

ilragno

Ospite
mora potrebbe chiedere un pre-finanziamento alla banca. Ma forse questa non si fida dell'operazione ( insufficienti garanzie : immobile magari occupato, niente beni da ipotecare etc...).
 

mora

Nuovo Iscritto
Professionista
Il finanziamento è in corso, ma non arriverà nei tempi. In risposta a "ilragno" nel fallimento ho un credito privilegiato, e la proceduta ha all'attivo molta liquidità e non si sa perchè il curatore non abbia mai proceduto ad un riparto. Cmq risolverei tutto se solo avessi 10 gg. di tempo in più. Inoltre il curatore ha già fatto presente che non riuscirà a fare nessun trasferimento, cancellazioni ecc. prima di settembre, in quanto nel mese di agosto chiude lui e chiudono tutti.
 
U

Utente Cancellato 38532

Ospite
Chiedere una proroga è possibile. Nelle aste derivanti da esecuzioni immobiliari, nulla lo vieta e l'ho visto fare molte, molte volte. Tanto è vero che se guardi sul sito dell'associazione notarile di Brescia pubblicano loro stessi l'istanza da presentare per chiedere uno slittamento dei termini di pagamento del saldo prezzo post aggiudicazione dell'immobile. In caso di asta fallimentare a mio parere è ugualmente possibile. Concorre diciamo la stessa ratio. Non ho idea, ad essere sincero a chi tu debba fare la richiesta di proproga. E' immaginabile che tu la debba fare alla stessa persona a cui hai fatto la domanda per parteciapre all'asta. Direi che la cosa torna. Ma fai un colpo di telefono al curatore e risolviti il problema ... non credo che avrà alcun problema a risponderti e puoi risolvere la cosa in pochi minuti. Se stesse a me farei così e in caso di nulla di fatto presenterei l'istanza in Cancelleria Fallimentare all'Ill.mo sig. Giudice. (se hai necessità ti giro l'istanza).
Punto 2. No la compensazione non è ammissibile in casi di asta fallimentare, almeno questa è la regola espressa. E' invece ammissible (anche se non si chiama così) nelle aste derivanti da esecuzione immobiliare. Nelle aste diciamo così ordinarie si fa una richiesta "di esenzione dal saldo prezzo " a norma dell'art. 585cpc che è di fatto la compensazione tra il credito derivante da ipoteca di primo grado o successivo (in caso di capienza) e parte del restante versamento del prezzo al netto dellal caparra.
Nelle aste fallimentari questo è ritenuto non fattibile. A me capitò (circa 7/8 anni fa) in un affare che stavo seguendo a Torino che lo stesso Giudice Fallimentare ci invitasse a fare la richiesta di esenzione e che avrebbe volentieri valutato la cosa .... Purtroppo alla fine non coprai l'immobile e non so dirti cosa sarebbe successo. Di fatto, ricorda, che l'esenzione è istanza presentabile unicamente a favore del creditore ipotecario (ovvero di chi si assume un debito ipotecario) laddove ci sia un valore di vendita del bene capiente. Non per altri tipo di privilegio.
 

mora

Nuovo Iscritto
Professionista
Per ora ti ringrazio. L'istanza l'ho già trovata. Sto aspettando la telefonata del mio avvocato in merito alla risposta del curatore. Ma nella nostra città abbiamo un giudice molto severo e duro. Vedremo.... Ti farò sapere.
 

ACTIVUS

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Privato Cittadino
Ciao Mora, ho letto il tuo messaggio in merito allo slittamento per il pagamento del residuoprezzo, volevo sapere se all'epoca ti venne accordato ed inoltre avrei bisogno del modellino della istanza.
grazie
 

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