thagen

Membro Junior
Salve,
ho scartabellato il forum senza trovare risposta al mio quesito. Ve lo sottopongo sperando possiate essermi d'aiuto.
Sto vendendo un appartamento edificato a Roma nel '53 nel quale il precedente proprietario ha realizzato un abuso, allargando di qualche decina di centimetri una finestra che affaccia su un cortile interno.
L'abuso è avvenuto prima del 1960.

Nel 1973 i VV.UU. gli contestano la violazione dell'art. 1 del regolamento edilizio di Roma (immagino parziale demolizione senza permesso) ed elevano una contravvenzione di Lire 15.000. Nel verbale di contravvenzione è presente la dicitura "è prevista l'oblazione".
Contestualmente gli comunicano (solo a voce, però!) che il pagamento della multa costituisce sanatoria per l'abuso.
Successivamente alla contravvenzione, al precedente proprietario non sono stati notificati altri provvedimenti.

La persona interessata all'acquisto, giustamente, è disposta a stipulare solo se l'abuso risulta effettivamente sanato.

Secondo voi l'abuso può considerarsi sanato o devo procedere con una DIA in sanatoria?
Qualora risultasse sanato, qual è il riferimento normativo che lo attesta?


Vi ringrazio molto.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao thagen
Nel verbale di contestazione cosa esattamente contestano di essere stato realizzato in abuso?
Quali riferimenti normativi trascrivono?
E' l'allargamento della finestra avvenuta 13 anni prima e su quali basi fondano la loro constatazione di abuso?
Ciao salves
 

thagen

Membro Junior
Ciao Salves,
grazie per il tuo interessamento.

i VV.UU contestano "l'ampliamento di un vano finestra di m.0,30x0,75 abbassandola senza licenza comunale in violazione dell'art. 1 del regolamento edilizio del comune di Roma".
Non ho certezza dell'anno nel quale è stato commesso l'abuso: il precedente proprietario, che è molto anziano, sostiene di non ricordarlo esattamente ma ritiene che l'ampliamento sia stato fatto poco tempo dopo la consegna dell'appartamento (1953/1954).

Immagino che i VV.UU. abbiano constatato l'abuso semplicemente osservando le corrispondenti finestre degli altri appartamenti della palazzina.

In questi giorni ho cercato dei riferimenti normativi a suffragio dell'ipotesi suggerita dal precedente proprietario (ovvero che, con il pagamento della sanzione, l'abuso fosse sanato): ho trovato l'art.13 della "legge ponte" che, in estrema sintesi, stabilisce che il pagamento della sanzione costituisce sanatoria per l'abuso laddove non sia imposto il ripristino allo stato originario.

Non avendo frequentazione con leggi e codici, però, temo che la mia interpretazione sia dettata più dal mio ottimismo che dal reale intento del legislatore.

Tu che ne dici?

buona giornata,
thagen
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
La legge ponte a cui ti riferisci dovrebbe essere lart. 13 della L.47/85, ora abrogata e sostituita dall'art.37 comma 4 d.p.r. 380/01, e comunque anche allora dopo il pagamento del verbale per abuso occorreva presentare elaborati grafici per il rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria dell'art. 13, adesso d.p.r. 380/01, con ulteriori sanzioni da pagare.
Ciao salves
 

thagen

Membro Junior
Per "legge ponte" intendo la 765 del 1967. Tale legge dovrebbe essere quella cui far riferimento per la sanzione amministrativa comminata nel '73.
D'altronde, come potrei utilizzare a riferimento una legge (L.47/1985) promulgata 12 anni dopo la sanzione?

L'art.13 della 765/67 dice che "Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale".

Inoltre, una circolare ministeriale interpretativa di suddetta legge (Circ. Min. LL.PP. 28.10.1967) indica che "Tale sanzione è considerata dalla legge come alternativa rispetto alla demolizione e quindi va applicata soltanto quando l'autorità competente non ritenga di esercitare il potere di demolizione"

Visto che il verbale del '73 non impone nè reca disposizioni circa la restituzione in pristino, è corretto sostenere che l'abuso è sanato?

Un saluto e grazie,
thagen
 

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