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Il direttore dei lavori può essere condannato a risarcire i danni per i vizi dell'opera unitamente all'impresa costruttrice.

Con una recente decisione la Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012, ha respinto un ricorso di un professionista che aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori confermandone la condanna al risarcimento dei danni in solido con il costruttore in favore di un condominio.

In materia di difformità e vizi dell'opera appaltata la responsabilità del direttore dei lavori riguarda situazioni che richiedono particolari competenze tecniche, osservano i giudici, per cui il suo comportamento deve essere valutato non in base alla generico concetto di diligenza ma secondo specifici standard di qualità operativi nel settore in cui svolge la sua attività professionale.
Il giudice di legittimità ha precisato che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori incaricato dal condominio vi è anche l'accertamento che l'opera commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva.

Avv. Luigi De Valeri
 

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