A partire da oggi è operativo il decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il regolamento con le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Ma per la piena operatività delle disposizioni agevolative bisogna attendere ulteriori adempimenti da parte del Ministero del tesoro. Pertanto i mutuatari non possano fin da subito recarsi in banca per chiedere la sospensione.
Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno n. 132, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n, 192 del 18 agosto è operativo il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Il Fondo di solidarietà permette alle famiglie in difficoltà e che possiedono determinati requisiti di sospendere il pagamento delle arte del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi e per non più di due volte nel corso dei paini di ammortamento.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
L'ammissione al beneficio e' subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
Caratteristiche dell'abitazione:
L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. Le modalità di presentazione della domanda.
L’aspirante beneficiario deve presentare alla banca concedente una domanda di sospensione, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa - sito ancora in costruzione) , indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire della sospensione del pagament delle rate di muto.
La richiesta deve contenere, oltre alla certificazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato, la dimostrazione del fatto che inibisce il versamento delle rate.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione , il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.
La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
La tempistica:
La banca acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ha 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di solidarietà (soggetto con personalità giuridica gestito da una società a capitale interamente pubblico), indicando i costi dell’operazione.
Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all’istituto di credito entro 15 giorni.
Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.
Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno n. 132, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n, 192 del 18 agosto è operativo il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Il Fondo di solidarietà permette alle famiglie in difficoltà e che possiedono determinati requisiti di sospendere il pagamento delle arte del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi e per non più di due volte nel corso dei paini di ammortamento.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
L'ammissione al beneficio e' subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario,
c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario,
c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.
Caratteristiche dell'abitazione:
L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. Le modalità di presentazione della domanda.
L’aspirante beneficiario deve presentare alla banca concedente una domanda di sospensione, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa - sito ancora in costruzione) , indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire della sospensione del pagament delle rate di muto.
La richiesta deve contenere, oltre alla certificazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato, la dimostrazione del fatto che inibisce il versamento delle rate.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione , il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.
La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
La tempistica:
La banca acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ha 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di solidarietà (soggetto con personalità giuridica gestito da una società a capitale interamente pubblico), indicando i costi dell’operazione.
Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all’istituto di credito entro 15 giorni.
Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.