Danielelob

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Salve ho una domanda da porre ai più esperti: il proprietario di una palazzina di due piani composta da 3 appartamenti, un negozio e due magazzini decide di vendere tutto in blocco, come si deve comportare con gli affittuari di uno dei tre appartamenti e del negozio per quanto concerne il diritto di prelazione visto che il potenziale acquirente con cui è già in contatto acquisterebbe tutto in blocco?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao Danielelob
Il diritto di prelazione per gli immobili ad uso abitativo penso non esista, invece esiste per quelle ad uso non abitativo l.392/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Ciao salves
 

Danielelob

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Gentile Umberto quindi il proprietario è libero di vendere tutta la palazzina senza che il locatore del negozio avanzi alcun diritto dopo aver ricevuto regolare disdetta?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
In tema di locazione di immobili locati ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt. 38 e 39, L. 27 luglio 1978, n. 392 non spetta al conduttore qualora l’immobile oggetto della locazione sia venduto a terzi da parte del locatore nell’ambito di un complesso immobiliare più vasto, dietro versamento di un prezzo globale concordato con riferimento all’intero complesso, non riferibile, in base al contratto di vendita, al singolo immobile locato.

* Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1989, n. 5118,
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
perchè no?




per la vendita in blocco non c'è la prelazione a favore del conduttore

Esattamente:applauso:

Aggiungo per SALVES: il diritto di prelazione nell'uso abitativo esiste eccome. é un caso particolare quando si ha una locazione di un immobile (unico come II casa x ipotesi) e una casa di proprietà. Se si verificano queste condizioni il conduttore ha diritto di prelazione (com'è strana la legge italiana :shock:). Ciò significa che se sei padrone di 2 immobili ad uso abitativo uno dei quali destinato a casa tua e l'altro in affitto solo in questa circostanza ci sarà dirittto di prelazione da parte dell'affittailino...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Questa della prelazione per u.i. uso abitazione me la spiegate meglio? A me risultava solo in particolari casi e condizioni, che non sarebbero quelle elencate da bonats.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se non vado errando mi pare di ricordare che il particolare caso e condizione è proprio questo..

Mi ricordo ancora dal corso che mi era rimasta impressa questa cosa
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non è proprio così: adesso ricordo: era stato ricordato proprio da qualche volenteroso proprio qui su immobilio.

La prelazione dell'inquilino di una abitazione, con contratto ex L. 431/98, sussiste solo quando alla PRIMA scadenza il locatore si avvale della facoltà di diniego del rinnovo obbligatorio, perchè intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione (L. 431/98 art. 3 c.1 punto g.)

La prelazione sussiste anche in caso di diniego del rinnovo automatico, per effettuare ristrutturazioni: se terminati i lavori il proprietario concede di nuovo in locazione l'immobile, il conduttore ha la prelazione sulla locazione. (art. 3 c.2).
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non è proprio così: adesso ricordo: era stato ricordato proprio da qualche volenteroso proprio qui su immobilio.

La prelazione dell'inquilino di una abitazione, con contratto ex L. 431/98, sussiste solo quando alla PRIMA scadenza il locatore si avvale della facoltà di diniego del rinnovo obbligatorio, perchè intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione (L. 431/98 art. 3 c.1 punto g.)

La prelazione sussiste anche in caso di diniego del rinnovo automatico, per effettuare ristrutturazioni: se terminati i lavori il proprietario concede di nuovo in locazione l'immobile, il conduttore ha la prelazione sulla locazione. (art. 3 c.2).

Giusto, ho omesso il fatto (importantissimo) del diniego del rinnova alla prima scadenza...
Ad ogni modo il principio è quello e non concerne la vendita in blocco di più unità
 

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