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EVITATO IL PANICO TRA I PROPRIETARI
“Conformità catastale, positivo il chiarimento della nuova legge”. Lo afferma Giuliano Olivati, presidente provinciale Fiaip Bergamo, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, che si è occupata dall’inizio di luglio con convegni e circolari della novità per gli atti notarili, cioè la dichiarazione di conformità catastale che deve fare il proprietario-venditore davanti al notaio.
“La manovra di correzione approvata in via definitiva dal parlamento chiarisce i punti critici del precedente decreto legge - spiega Olivati - che ha introdotto l’obbligo per il proprietario che vende un immobile di dichiarare nell’atto notarile la conformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale. Senza la dichiarazione l’atto è nullo, quindi tutto il settore immobiliare era in fermento per cercare di risolvere i dubbi interpretativi del decreto legge. Molto opportunamente la legge di conversione approvata il 29 luglio specifica che questa dichiarazione va fatta sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, quindi con esclusione di quei piccoli interventi che il catasto non rileva, come ad esempio le lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità”.
“Il legislatore – dichiara il presidente Fiaip Bergamo – si è quindi allineato all’Agenzia del Territorio, che in una circolare del 9 luglio ribadisce l’obbligo di riportare sulla planimetria catastale quegli interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze, i cambi di destinazione d’uso e i casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)”.
“Si è evitato quindi di creare il panico tra i proprietari – conclude Olivati - che rischiavano altrimenti di dover riportare sulla planimetria catastale modifiche e spostamenti insignificanti, o essere costretti a prendere un tecnico che certificasse la conformità catastale “al centimetro”, con aggravio di costi e burocrazia. La lotta alle case fantasma e all’abusivismo edilizio è sacrosanta, ma senza vessare il cittadino consumatore con inutili balzelli e adempimenti”.
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“Conformità catastale, positivo il chiarimento della nuova legge”. Lo afferma Giuliano Olivati, presidente provinciale Fiaip Bergamo, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, che si è occupata dall’inizio di luglio con convegni e circolari della novità per gli atti notarili, cioè la dichiarazione di conformità catastale che deve fare il proprietario-venditore davanti al notaio.
“La manovra di correzione approvata in via definitiva dal parlamento chiarisce i punti critici del precedente decreto legge - spiega Olivati - che ha introdotto l’obbligo per il proprietario che vende un immobile di dichiarare nell’atto notarile la conformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale. Senza la dichiarazione l’atto è nullo, quindi tutto il settore immobiliare era in fermento per cercare di risolvere i dubbi interpretativi del decreto legge. Molto opportunamente la legge di conversione approvata il 29 luglio specifica che questa dichiarazione va fatta sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, quindi con esclusione di quei piccoli interventi che il catasto non rileva, come ad esempio le lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità”.
“Il legislatore – dichiara il presidente Fiaip Bergamo – si è quindi allineato all’Agenzia del Territorio, che in una circolare del 9 luglio ribadisce l’obbligo di riportare sulla planimetria catastale quegli interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze, i cambi di destinazione d’uso e i casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)”.
“Si è evitato quindi di creare il panico tra i proprietari – conclude Olivati - che rischiavano altrimenti di dover riportare sulla planimetria catastale modifiche e spostamenti insignificanti, o essere costretti a prendere un tecnico che certificasse la conformità catastale “al centimetro”, con aggravio di costi e burocrazia. La lotta alle case fantasma e all’abusivismo edilizio è sacrosanta, ma senza vessare il cittadino consumatore con inutili balzelli e adempimenti”.
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