maral

Nuovo Iscritto
gentili signori,
a novembre del 2011 la mia società ha firmato un contratto di locazione commerciale per l'apertura di un punto vendita e il contratto prevedeva il rilascio di una fidejussione bancaria a garanzia di 1 anno di canoni escluse le spese, al momento della firma la mia società non era in possessa di tale fidejussione ed ha rilasciato un assegno a garanzia della consegna della fidejussione non incassabile per uguale importo. Sul contratto figurava che la fidejussione doveva essere presentata e rilasciata alla proprietà entro e non oltre il 15 dicembre 2011 pena la risoluzione del contratto, ma così non è stato fino ad oggi.
La mia domanda è:
1) oggi la proprietà può richiedere ancora la fidejussione visto che il contratto recita il rilascio entro e non oltre il 15 dicembre 2011?
contratto recita: la mancata consegna della fidejussione entro il termine perentorio del 15 dicembre 2011, cosi come il mancato rinnovo, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sense dell'art 1456

attendo vs
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ciao maral! :) Qui sul forum ci diamo tutti del tu. Perciò ti dico subito che la clausola è valida e non affetta da nullità. La giurisprudenza di merito ritiene ammissibile la risoluzione di contratto per inadempimento, in forza della clausola risolutiva espressa specificatamente prevista dalle parti, che, in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, imponga al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a richiesta del locatore. Salvo esame della fattispecie in concreto, ove il patto contrattuale contenga un termine essenziale per la consegna di una garanzia fideiussoria bancaria, il locatore, in qualsiasi momento, può chiedere la risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1456 cod. civ. (nessuna iniziativa è stata presa finora da parte della proprietà che non si è avvalsa della facoltà di ottenere il soddisfacimento della sua pretesa), per inadempimento del conduttore, salvo che le parti non decidano di accordarsi diversamente (in modo chiaro e documentabile) apportando, in corso di rapporto, una modifica contrattuale.
 

maral

Nuovo Iscritto
Ciao Pennylove,
ti ringrazio per la risposta.
Pertanto anche se la proprietà indica una scedenza di presentazione di tale fidejussione in calce sul contratto e la data è scaduta da 13 mesi la stessa presentazione è sempre valida?
Non avrebbe dovuto risolvere il contratto tramite raccomandata A/R il giorno dopo la scadenza di tale data? di solito se passano i termini scadono i diritti prefissati nel range di quella scadenza, come mai non è così anche per questo?

Ti ringrazio
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non avrebbe dovuto risolvere il contratto tramite raccomandata A/R il giorno dopo la scadenza di tale data? di solito se passano i termini scadono i diritti prefissati nel range di quella scadenza, come mai non è così anche per questo?


Il contratto in discorso si è risolto di diritto, alla scadenza del termine essenziale, a tenore dell’art. 1457 cod. civ. che recita: “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra entro tre giorni. In mancanza, il contratto s’intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.

Il locatore ha la facoltà, non il dovere di risolvere il contratto, e, quindi, può anche non avvalersene. Se decide di avvalersi di questa facoltà che la legge gli riconosce, bisogna, però, che ti porti davanti ad un giudice, il quale deve pronunciarsi sulla natura essenziale o meno del termine ad adempiere, che non può desumersi unicamente dalla clausola generica “entro e non oltre” posta a contratto, ma da altre indicazioni e comportamenti tenuti dalle parti, il cui apprezzamento è di fatto a lui demandato, sennonché, nel caso di specie, la tacita tolleranza del locatore, a fronte dell’inadempimento del conduttore, ovvero la comune volontà manifestata dalle parti contraenti, parrebbe di segno opposto, ossia dare seguito - sia pur con comportamenti irrituali - al rapporto locativo, ampiamente oltre la data prefissata, non perduta (probabilmente) per le parti l’utilità economica del negozio (elemento che il giudice dovrà valutare). Per inciso, se il giudice dovesse pronunciarsi per un termine non essenziale (che non equivale a mancanza di un termine), l’inosservanza del termine, in questo caso, potrebbe essere addirittura sanato sino al momento dell’intimazione della domanda di risoluzione.

Posto ciò, le strade praticabili, per uscire dall’empasse, possono essere, tra le tante, concordare con la proprietà (che è bene sia subito coinvolta):

a) una proroga del termine (che costituirebbe indizio dell’(originaria?) intenzione delle parti di non considerare essenziale il termine);

b) una cauzione in sostituzione della fideiussione (che, di per sè, costituirebbe già una sorta di rinuncia);

c) una espressa rinuncia.

Tale passaggio è bene sia formalizzato (in modo chiaro e non interpretabile), a fini civilistici, con un atto scritto debitamente registrato.
 

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