Il maxiemendamento al d.l. banche recentemente approvato dal Senato (il cui testo è qui sotto allegato) ha portato interessanti novità alla regolamentazione del processo esecutivo.
Tra di esse, con particolare riferimento alla disciplina del pignoramento immobiliare, interessante è la previsione in forza della quale le relative procedure esecutive potranno comprendere al massimo quattro aste: se tutte si chiuderanno infruttuosamente, la casa tornerà nelle mani del debitore.
Più nel dettaglio il giudice, espletate quattro aste, non ha la facoltà ma l'obbligo di chiudere la procedura e si emancipa dalla possibilità che venga conseguito un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie.
Il quarto tentativo, peraltro, oltre a essere necessariamente l'ultimo prima dell'estinzione, è anche a prezzo libero.
È chiaro che cambia molto rispetto all'attuale normativa in materia di processo esecutivo, in forza della quale una volta che sia esperito infruttuosamente non un quarto ma un terzo tentativo di asta, il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di estinguere l'esecuzione, oltretutto solo se ritiene che, pur proseguendo, non sarebbe comunque possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.
L'avvio di una procedura esecutiva, insomma, dovrebbe divenire un affare rischioso non solo per i debitori ma anche per i creditori.
In materia si segnala, inoltre, che in base al testo della riforma la vendita dei beni immobili deve necessariamente essere svolta con modalità telematiche, i beni mobili di uso quotidiano che non hanno un apprezzabile valore di mercato divengono impignorabili e i beni indivisi in comunione tra i coniugi possono essere espropriati mediante pignoramento integrale e restituzione al non debitore della metà del controvalore, calcolato al lordo delle spese di liquidazione.
di Valeria Zeppilli
Leggi anche: "Riforma processo esecutivo: ok del Senato. Tutte le novità e il testo"
Testo maxiemendamento d.l. banche
Fonte: Pignoramento: chiuso dopo 4 aste
(www.StudioCataldi.it)
Tra di esse, con particolare riferimento alla disciplina del pignoramento immobiliare, interessante è la previsione in forza della quale le relative procedure esecutive potranno comprendere al massimo quattro aste: se tutte si chiuderanno infruttuosamente, la casa tornerà nelle mani del debitore.
Più nel dettaglio il giudice, espletate quattro aste, non ha la facoltà ma l'obbligo di chiudere la procedura e si emancipa dalla possibilità che venga conseguito un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie.
Il quarto tentativo, peraltro, oltre a essere necessariamente l'ultimo prima dell'estinzione, è anche a prezzo libero.
È chiaro che cambia molto rispetto all'attuale normativa in materia di processo esecutivo, in forza della quale una volta che sia esperito infruttuosamente non un quarto ma un terzo tentativo di asta, il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di estinguere l'esecuzione, oltretutto solo se ritiene che, pur proseguendo, non sarebbe comunque possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.
L'avvio di una procedura esecutiva, insomma, dovrebbe divenire un affare rischioso non solo per i debitori ma anche per i creditori.
In materia si segnala, inoltre, che in base al testo della riforma la vendita dei beni immobili deve necessariamente essere svolta con modalità telematiche, i beni mobili di uso quotidiano che non hanno un apprezzabile valore di mercato divengono impignorabili e i beni indivisi in comunione tra i coniugi possono essere espropriati mediante pignoramento integrale e restituzione al non debitore della metà del controvalore, calcolato al lordo delle spese di liquidazione.
di Valeria Zeppilli
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Testo maxiemendamento d.l. banche
Fonte: Pignoramento: chiuso dopo 4 aste
(www.StudioCataldi.it)