Tina g.

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salve, vorrei un consiglio su come poter far valere i miei diritti, su una proprietà che mia madre ha passato a mia sorella, nel 2008, tramite una compravendita fittizia; posso dire ciò, in quanto so che l'assegno rilasciato e registrato nell'atto, non è mai stato versato sul conto di mia madre in quanto la stessa non ne ha mai posseduto uno in passato, tanto meno oggi. Grazie in anticipo per qualunque consiglio....
 

gardabusiness

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Fino alla morte della mamma non puoi fare nulla, se non procurarti le prove di questa vendita simulata in modo da dimostrare che si tratta di una donazione per poi fare domanda di accertamento e cosi poter proporre una opposizione alla donazione in modo che non perdi i diritti vantati dopo 20 anni dalla donazione che andrebbero in prescrizione (con la riforma del 2005 è ammessa, in vita del donante, la domanda tendente ad accertare che la vendita dissimulava in realtà una donazione) per poter poi cosi compensare questa parte di eredità che tua sorella ha già ricevuto in anticipo con la massa ereditaria dopo la morte della mamma ed eventualmente anche agendo contro terzi acquirenti della casa per il recupero della tua lesione ereditaria.

Trovi tutto ben spiegato in questo scritto al punto 4.
http://www.notaiotorroni.it/application/documenti/32303Convegno Ancona la donazione.doc
 

Wile

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Fino alla morte della mamma non puoi fare nulla, se non procurarti le prove di questa vendita simulata in modo da dimostrare che si tratta di una donazione per poi fare domanda di accertamento e cosi poter proporre una opposizione alla donazione in modo che non perdi i diritti vantati dopo 20 anni dalla donazione che andrebbero in prescrizione (con la riforma del 2005 è ammessa, in vita del donante, la domanda tendente ad accertare che la vendita dissimulava in realtà una donazione) per poter poi cosi compensare questa parte di eredità che tua sorella ha già ricevuto in anticipo con la massa ereditaria dopo la morte della mamma ed eventualmente anche agendo contro terzi acquirenti della casa per il recupero della tua lesione ereditaria.

Trovi tutto ben spiegato in questo scritto al punto 4.
http://www.notaiotorroni.it/application/documenti/32303Convegno Ancona la donazione.doc

Leggendola cosi' mi sembra un po' fuorviante,ancorche' corretto.
Dopo 20 anni si perdono i diritti di riduzione sul bene (l'immobile resta quindi del terzo, se lo ha acquistato), ma NON sul resto del patrimonio del donante o sul patrimonio del donatario. Si puo' quindi esperire azione di riduzione imponendo che al donatario venga attribuita una parte del compendio ereditario restante pari alla sua parte, decurtata della quota gia' ottenuta tramite donazione.
Se il compendio ereditario dovesse risultare insufficiente a soddisfare la parte dell'escluso dalla donazione il donatario dovra' risponderne con il proprio patrimonio (essendo questo stato indebitamente arricchito dalla donazione).
Ad esempio, se la casa vale 100 ed e' stata donata a Caio (che ha provveduto a venderla e sono passati 20 anni) da Tizio e Tizio ha ancora 50 di patrimonio, Sempronio esperira' azione di riduzione per ottenere i 75 che gli spettano (25 in piu' dell'intero compendio ereditario rimanente, in quanto quello totale prevede 100+50), ma non potendosi rivalere sulla casa si rivarra' sul patrimonio di Caio (al quale non spetta nulla del rimanente), chiedendogli di versargli gli ulteriori 25.
 
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gardabusiness

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Fore non sono stato chiaro, ma se si vuole chiedere la riduzione per lesione della legittima bisogna farlo entro 10 anni dalla apertura della successione, quindi ancora prima dei 20 anni. Ma se si vuole poter soddisfarsi anche sul bene donato gravato di ipoteca oddirittura alienato non bisogna lasciar passare i 20 dalla donazione, per cui meglio procedere subito non sapendo quando paserà a miglio vita il donate.
 

Wile

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Fore non sono stato chiaro, ma se si vuole chiedere la riduzione per lesione della legittima bisogna farlo entro 10 anni dalla apertura della successione, quindi ancora prima dei 20 anni. Ma se si vuole poter soddisfarsi anche sul bene donato gravato di ipoteca oddirittura alienato non bisogna lasciar passare i 20 dalla donazione, per cui meglio procedere subito non sapendo quando paserà a miglio vita il donate.

Piu' che altro non si sa se quando passera' a miglior vita il donante si avra' un compendio ereditario tale da controbilanciare il patrimonio donato in modo da soddisfare l'escluso... o se il donatario ha ancora un patrimonio "attaccabile" in modo da poter soddisfare la legittima spettante all'escluso, quota ottenuta tramite l'operazione di riduzione e collazione...
 

gardabusiness

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Per l'appunto, che se si vuole mettere in moto tutte le possibili precauzioni per non rimettirci un domani, ci sono un bel po di cose da fare.
Certo se i genitori che fanno certe donazioni sapessero a quali conseguenze e problemi portano ai loro figli, ci penserebbero su 10 volte.
Ma bisognerebbe che tutti ci laureassimo in giurisprudenza
 

Wile

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Per l'appunto, che se si vuole mettere in moto tutte le possibili precauzioni per non rimettirci un domani, ci sono un bel po di cose da fare.
Certo se i genitori che fanno certe donazioni sapessero a quali conseguenze e problemi portano ai loro figli, ci penserebbero su 10 volte.
Ma bisognerebbe che tutti ci laureassimo in giurisprudenza
Guarda, neppure quello e' sufficiente.
In una compravendita che sto seguendo ci sono tali e tanti problemi con le interpretazioni dell'AdE e dell'AdT che 2 commercialisti, 2 geometri e 1 notaio, pur avendo interpellato gli uffici competenti, non hanno ancora chiaro cosa fare per essere tutelati al 100% (anche decidendo di pagare il massimo come imposte). Sono arrivati a dire "Proviamo cosi', poi se ci citano in tribunale vedremo cosa fare...":disappunto::disappunto::disappunto:
 

gardabusiness

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Guarda, neppure quello e' sufficiente.
In una compravendita che sto seguendo ci sono tali e tanti problemi con le interpretazioni dell'AdE e dell'AdT che 2 commercialisti, 2 geometri e 1 notaio, pur avendo interpellato gli uffici competenti, non hanno ancora chiaro cosa fare per essere tutelati al 100% (anche decidendo di pagare il massimo come imposte). Sono arrivati a dire "Proviamo cosi', poi se ci citano in tribunale vedremo cosa fare...":disappunto::disappunto::disappunto:
ma di che tipo di tutela ti riferisci?
 

Wile

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ma di che tipo di tutela ti riferisci?

Al fatto che l'AdE non abbia la possibilita' di fare accertamenti nel caso di un immobile che una volta venduto andra' demolito e ristrutturato. Se provi a googlare vedrai quanto e' intricata la casistica. Si e' arrivati nel caso piu' estremo a tassare a livello di imposte dirette la compravendita come terreno edificabile (calcolo plusvalenza sul valore di compravendita) e a livello di imposta di registro come fabbricato (imposta sul catastale).
 

gardabusiness

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capito, però nostro caso non riguarda aspetti fiscali che abbiamo a che fare con l'Ade, ma aspetti legali di tutela della propria quota legittima di eredità.
 

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