Mi farei una chiacchierata col tecnico comunale.
Art. 34 TUE prevede la fiscalizzazione dell'abuso pari al doppio del costo di costruzione, tuttavia non è un iter che va a sanare l'abuso ma con esso si impedisce solamente la demolizione della parte difforme (sempre se si dimostra che la relativa demolizione comprometterebbe la stabilità della parte autirizzata, ma tale decisione la prende comunque il Comune); non essendo l'immobile legittimato, il problema rimane e sarebbe difficile capire anche come fare future distribuzioni degli spazi interni ecc.
Ringraziandovi tutti per l’interessamento, preciso che l'abuso consiste negli ultimi tre metri del muro perimetrale posteriore (lungo dieci metri), costruiti allontanandosi di ottanta centimetri in più dal confine, rispetto al progetto autorizzato.
Il tecnico comunale sostiene che non è possibile, in ogni caso, sanare l'abuso, perché la parte abusiva oggi non rispetta le distanze dal confine e dal fabbricato di fronte previste dall'attuale PRG. Nè sarebbe possibile applicare una sanzione perché ritiene impossibile calcolare l'importo su una parte del fabbricato più piccola anziché più grande del progetto approvato.
La mia domanda allora è questa: trattandosi di una difformità parziale, è possibile, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del TUE, contrariamente a quanto sostiene il tecnico comunale, fiscalizzare l'abuso anche se determina, anziché un aumento, una riduzione delle dimensioni del fabbricato?