Si, in effetti dalla lettura della richiamata circolare 27/E AdE "sembrerebbe" che l'operazione "sia possibile".
Ma resta da vagliare entro quali termini e condizioni
a seguire riporto il contenuto del puntoin questione
1.7 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali
R. Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
Premesso che non mi sono mai imbattuto in situazioni simili ....quindi questa è anche occasione per far "esperienza" sulla questione, quindi credo che la fusione avviene appunto come unione di fatto ....nel senso non concerta.
Sembrerebbe una "sorta di associazione / unione" su di una stessa planimetria di due unita distinte, con 2 distinti proprietari.
Mi vengono due dubbi:
1) tale unione di fatto dovrà prevedere interventi edilizi per rendere le 2 unità non autonomamente funzionali ?
ossia la prima deve integrare le funzioni della seconda e viceversa
citazione > "Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia,"
2) tale unione di fatto decreta una riduzione concreta della rendita complessissima ai fini fiscali ??