Questo è un informativo che lasciamo di default ai nostri clienti,
è del 2013 potrebbero esserci degli aggiornamenti
1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE
Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,
dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità e dei vizi dell'opera".
Vi si afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita.
Quando l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell'appaltatore viene estesa a un periodo di DIECI anni dal compimento dell'opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell'edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione.
La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della "scoperta del
vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi
anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.
In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una PERIZIA di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore.
2) COSA PUÒ CHIEDERE IL COMMITTENTE?
Ha tre possibilità.
1) La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, naturalmente a spese della ditta edile.
Non è detto che debba essere la stessa ditta che ha sbagliato a dover eseguire i lavori
(Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento può riguardare anche nuove, e più costose opere rispetto a quelle previste (Cassazione n. 1948/1989).
2) La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il
risarcimento degli eventuali danni.
3) La terza scelta, imboccabile se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo
scopo, è pretendere la risoluzione del contratto.
3) MA COSA SI INTENDE PER GRAVI DIFETTI, PER I QUALI VALE LA GARANZIA
DECENNALE?
La giurisprudenza ha dato diverse definizioni.
Per esempio quelli causati da metodi non idonei o nel compimento dell'opera non a
regola d'arte (Cassazione n. 1948/1989), o i vizi che pregiudicano la funzione
dell'immobile e ne limitano notevolmente il godimento o impediscono la funzione a cui
l'opera è destinata (Cassazione, n. 3301/1996, n. 1256/1995, n. 1081/1995, n.
13112/1992).
Andando su situazioni concrete, è stato giudicato grave difetto il fatto che un tetto o un terrazzo siano stati malamente impermeabilizzati e abbiano provocato infiltrazioni
d'acqua nell'appartamento sottostante (Cassazione n. 1312/1992 e n. 2431/1986).
Le responsabilità previste sull'appalto sono state estese, in numerose sentenze della
Cassazioni, anche al costruttore-venditore che mette un edificio in vendita, anche
qualora noi sia stato materialmente lui ad edificarlo.
Il tutto purché abbia sovrainteso ai lavori, anche solo mediante la nomina di un direttore dei lavori.
Vorrei sapere dal 2000 ad oggi come si sono succedute le leggi specificando gli anni, riguardanti le infiltrazioni d'acqua e le responsabilità dei costruttori
ehhh vorrei tante cose io... pretenderete mica un pò troppo da un forum??