sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve,il mio quesito è il seguente ..in seguito ad una infiltrazione dalla terrazza di mia proprietà ho subito danni nel piano sottostante dove ho l'appartamento e volevo chiedere quali garanzie posso richiamare per richiedere al costruttore l'intervento .So di questa garanzia postuma che é stata introdotta in un certo anno ( non mi ricordo) e quindi volevo un aiuto per capire se rientro in una garanzia .Vorrei sapere dal 2000 ad oggi come si sono succedute le leggi specificando gli anni, riguardanti le infiltrazioni d'acqua e le responsabilità dei costruttori
Grazie.
 

joshuatri

Membro Attivo
Professionista
Secondo quanto dice il dettato dell'art. 1669 del Codice Civile così si dispone: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”... Ciò significa che bisogna che ci sia un vizio costruttivo, che dal momento in cui si palesa tale vizio e, ancor meglio i tempi decorrono dalla acquisizione di una perizia che illustri le cause del vizio presente.
Saluti
 

cafelab

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Professionista
Questo è un informativo che lasciamo di default ai nostri clienti,
è del 2013 potrebbero esserci degli aggiornamenti

1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,
dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità e dei vizi dell'opera".
Vi si afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita.
Quando l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell'appaltatore viene estesa a un periodo di DIECI anni dal compimento dell'opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell'edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione.
La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della "scoperta del
vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi
anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.
In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una PERIZIA di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore.

2) COSA PUÒ CHIEDERE IL COMMITTENTE?
Ha tre possibilità.
1) La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, naturalmente a spese della ditta edile.
Non è detto che debba essere la stessa ditta che ha sbagliato a dover eseguire i lavori
(Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento può riguardare anche nuove, e più costose opere rispetto a quelle previste (Cassazione n. 1948/1989).
2) La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il
risarcimento degli eventuali danni.
3) La terza scelta, imboccabile se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo
scopo, è pretendere la risoluzione del contratto.


3) MA COSA SI INTENDE PER GRAVI DIFETTI, PER I QUALI VALE LA GARANZIA
DECENNALE?

La giurisprudenza ha dato diverse definizioni.
Per esempio quelli causati da metodi non idonei o nel compimento dell'opera non a
regola d'arte (Cassazione n. 1948/1989), o i vizi che pregiudicano la funzione
dell'immobile e ne limitano notevolmente il godimento o impediscono la funzione a cui
l'opera è destinata (Cassazione, n. 3301/1996, n. 1256/1995, n. 1081/1995, n.
13112/1992).
Andando su situazioni concrete, è stato giudicato grave difetto il fatto che un tetto o un terrazzo siano stati malamente impermeabilizzati e abbiano provocato infiltrazioni
d'acqua nell'appartamento sottostante (Cassazione n. 1312/1992 e n. 2431/1986).
Le responsabilità previste sull'appalto sono state estese, in numerose sentenze della
Cassazioni, anche al costruttore-venditore che mette un edificio in vendita, anche
qualora noi sia stato materialmente lui ad edificarlo.
Il tutto purché abbia sovrainteso ai lavori, anche solo mediante la nomina di un direttore dei lavori.

Vorrei sapere dal 2000 ad oggi come si sono succedute le leggi specificando gli anni, riguardanti le infiltrazioni d'acqua e le responsabilità dei costruttori

ehhh vorrei tante cose io... pretenderete mica un pò troppo da un forum??
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Avevo visto girare un'altra sentenza di cassazione, se non erro, che estendeva la garanzia anche ad altre cose... devo scavare...
 

Rosa1968

Membro Storico
Per quel tipo di danno vi é un'appendice dedicata alla postuma decennale che il costruttore proprio per le caratteristiche del manufatto, prevede.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Eccolo, non che aggiunga moltissimo a quanto postato da cafelab...

Peraltro, la garanzia decennale del costruttore non grava "solo" sui gravi difetti di costruzione, ma anche sui vizi "parziali" dell'opera stessa (Cass. civ. , sez. II, sentenza 12.04.2012 n° 9119).
[...]
potendosi annoverare tra i gravi difetti di costruzione, valutabili ai fini dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c., anche quelli che, ad esempio, si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo (si pensi, ad esempio, al materiale utilizzato per i rivestimenti o la pavimentazione).​

Preso da:
La garanzia decennale per i vizi di costruzione degli immobili | Sardegna Consumatore
 

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