giamagio

Membro Junior
Privato Cittadino
Mia figlia si sposerà nel 2014 ed andrà ad abitare in un appartamento di proprietà della suocera alla quale i futuri sposi corrisponderanno un affitto "agevolato" di 200 euro con la promessa verbale che l'appartamento alla dipartita della suocera (speriamo fra 100 anni) sarà ereditato dal figlio. L'appartamento in cui andranno ad abitare necessita di ristrutturazione la cui spesa totale si aggira sui 40.000 euro. La proposta è quella di dividere le spese per la ristrutturazione ma la mia domanda è la seguente :
Poichè ad oggi l'appartamento è di proprietà della suocera la quale oggi dice A domani potrebbe dire B (ci sono altri 2 figli ma ci sono anke altre proprietà), come può mia figlia cautelarsi per l'esborso di 20.000 euro, basta una scrittura privata o c'è bisogno di registrarla ? I bonifici effettuati dal c/c di mia figlia verso le imprese ke cureranno la ristrutturazione hanno un valore in sede di giudizio per un eventuale risarcimento ?
So perfettamente che "verba volant, scripta manent" ed è appunto per questo motivo che kiedo quali garanzie potrebbe avere mia figlia con riferimento all'esborso d 20.000 euro per la ristrutturazione.

Io voglio il bene di mia figlia, ci mancherebbe, ma in futuro, spero non accada, potrebbe anche divorziare, quindi potrebbe lasciare l'appartamento ed averci rimesso capra e cavoli.

Grazie anticipatamente a ki vorrà fornirmi riferimenti di legge
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Premesso che per essere parenti, mi sembrano condizioni "capestro" per tua figlia, io farei stipulare con la suocera un contratto scritto e trascritto di usufrutto o di diritto di abitazione a titolo oneroso (valevole almeno dieci anni), intestato a tua figlia in regime di separazione dei beni. Almeno ammortizza i 200 € al mese di "affitto" e gli eventuali 20000 € per la ristrutturazione. Prendere o lasciare. Io però, per evitare rogne e discussioni, lascerei perdere tutto e consiglierei ai futuri sposi di andare a vivere in affitto in un appartamento nuovo o già ristrutturato.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Finalmente una persona che si preoccupa prima delle possibili conseguenza dei suoi atti.


Caro Giamagio hai perfettamente ragione. In prima battuta posso confermarti che data la nota proibizione di patti successori non è detto che quello che signora dice sia poi eseguito e che comunque un testamento si può sempre cambiare, tanto più quando ci sono di mezzo i soldi.

Il contratto è necessario perché i bonifici sono prova del fatto che hanno ristrutturato e quanto ha pagato non delle motivazioni del pagamento. Potrebbe essere stato fatto come regalo di nozze reciproco tra marito e moglie ecc.

A evitare problemi meglio un contratto di prestito come regolato dal DPR 131 26/04/1986 il quale prevede che il mutuo erogato da un privato sia soggetto a registrazione in termine fisso entro 20 gg dalla data dell'atto con aliquota del 3% (tariffa, parte 1, art. 9 "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale"), se l'imposta è superiore a € 168,00 in caso contrario sempre € 168,00.

La base imponibile sarà, se infruttifero il capitale, se fruttifero il capitale maggiorato degli interessi), come indicato dall'art. 43 comma 1 lettera h). Attenzione che se non viene indicato che il prestito è infruttifero si presuppone che il prestito sia fruttifero al tasso legale!
Inoltre, l'atto sconta l'imposta di bollo di € 16,00 per ogni 4 facciate da 25 righe ognuna (deve essere redatto su carta bollata)

Nel caso in cui il contratto sia formato per corrispondenza la registrazione del prestito va effettuata solo in caso d'uso (tariffa, parte II, art. 1, lett a) con la medesima tassazione prevista per il caso in cui il contratto fosse soggetto a registrazione in termine fisso.
Per la forma di corrispondenza, seppure la legge non indichi quale debba essere, la forma migliore è l'utilizzo del servizio postale.

Stante i rapporti affettivi attualmente in vigore (e si spera validi per sempre) forse è meglio che il contratto sia stipulato da te anziché da tua figlia. Potrebbe apparire come sfiducia nella durata del rapporto coniugale e sai bene come possono essere "scassamatrimoni" le suocere, se non per esperienza diretta conoscerai di sicuro amici che le hanno subite.
 

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