la vedo in maniera doiversa
i versamenti eseguiti "per poter sopperire ai suoi bisogni quotidiani" (così li ha definiti Maria Antonietta) NON sono donazioni, almeno non tutti
ciò per vari motivi:
1. difetta - per quanto dichiarato da Maria Antonietta - nei versamenti eseguiti il cd. animus donandi: l'intenzione di compiere una liberalità, che è l'elemento causale e, quindi, necessario ed imprescindibile perchè si possa configurare una donazione;
2. se il ragazzo (a 22 anni, quindi, ancora da formare e dipendente economicamente dalla famiglia) è andato in Spagna, ci sarà andato su gentile concessione/indicazione ed a spese di papà e mamma, che lo avram mandato colà a studiare (la lingua spagnola, la cucina cantabrica, i 100 tipi di flamenco...): quindi, per studiare;
3. ai sensi dell'art. 147 cod. civ.(Doveri verso i figli), "il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere,istruire educare e assistere moralmente i figli,nel rispetto delle loro capacità,inclinazioni naturali e aspirazioni,secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis";
4. ai sensi dell'art.315 bis (Diritti e doveri del figlio),"Il figlio ha diritto di essere mantenuto,educato,istruito e assistito moralmente dal genitore,nel rispetto delle sue capacità,delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. (...)
Se i genitori erano - come lo son tutti i genitori - obbligati per legge a mantenere,istruire educare, assistere moralmente i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica (cfr. la giurisprudenza in materia), la vedo dura a configurare, nella situazione sopra descritta, tutti i versamenti eseguiti dai genitori come donazioni, che - ripeto - devono avere come causale dell'attribuzione patrimoniale,alla loro base,un animo liberale (liberalitas,nullo iure cogente, facta).
Poi... si potrà dire che il ragazzo si è comportato male,ha fregato i genitori,etc., ma questo è un altro discorso (cristiano-morale) e non c'entra nulla con la natura giuridica/causale dei versamenti doverosamente eseguiti dai genitori nel corso del tempo per l'educazione e la formazione studentesco-lavorativa del giovanotto.
Poi...il ragazzo-adulto potrà pentirsi e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione che gli verrà presentata (attenzione alla loro impugnabilità futura), ma lo farà contro la realtà storica dei fatti siccome accaduti e per un sentimento di colpa.
Aggiungo - per completezza di analisi e per le valutazioni (anche notarili) circa il futuro prossimo della famiglia di Maria Antonietta - che ai sensi dell'art.433 cod. civ. sussiste in capo ai genitori - sempre per legge in virtù del vincolo familiare - e, in subordine, ai fratelli e alle sorelle germani ed unilaterali anche l'obbligo di prestare gli alimenti alle persone bisognose.