Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sono quelli, per intenderci ,che lavorano per conto loro e non hanno un ufficio fisso e si appoggiano in qualsiasi locale pubblico ( bar, piazze di città, biblioteche, hall di alberghi, ecc.) oppure uffici daily office, mi domandavo, leggendo sul club di immobilio la modulistica di Antonello,sui contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, fra l'agente immobiliare e un venditore o aspirante acquirente o conduttore, se anche questi Agenti Immobiliari avessero l'obbligo , di scrivere nei loro contratti che il cliente può recedere entro 7 giorni?
Riporto il decreto:
ACQUISTI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

(detti anche “contratti volanti”)

Una modalità di acquisto in cui l’acquirente può trovarsi in situazioni di svantaggio è rappresentata

dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, (detti anche “contratti volanti”).

Ed è il decreto legislativo 50/92 che specifica quali sono queste situazioni e quali i diritti del

consumatore.

Sono contratti fuori dai locali commerciali quelli conclusi:

- durante la visita dell’operatore commerciale presso l’abitazione del consumatore o di altroconsumatore, sul posto di lavoro o nei locali nei quali quest’ultimo si trovi per motivi di lavoro o distudio o cura;- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale fuori dai propri localicommerciali;- in area pubblica od aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine,comunque denominata;- per corrispondenza od in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare,senza la presenza dell’operatore commerciale;

Come nelle vendite a distanza, dalla normativa risultano esclusi i contratti di fornitura di prodotti alimentari o bevande od altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti eregolari.Anche per i “contratti volanti” il venditore ha l’obbligo di informare il consumatore, sia sulla pssibilità di risolvere il contratto entro un termine non inferiore a sette giorni, sia sul nome el’indirizzo cui va comunicata la volontà di recedere.:confuso:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A un seminario della FIAIP se ne è parlato (la FIAIP ha fondato con la ADICONSUM l'associazione MEDIACONSUM) e direi che, in effetti, i contratti dovrebbero essere sempre sottoscritti all'interno della propria agenzia...

Quanti poi possano approfittare della possibilità di recesso, non so.

Credo che nella modulistica approntata dalla MEDIACONSUM se ne parli, andrò a vedere...
 

caviapp

Membro Attivo
Agente Immobiliare
forse i contratti a cui si riferisce Limpida sono quelli soggetti al "codice del consumo" ma credo che la nostra attività non sia disciplinata da detto codice.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
forse i contratti a cui si riferisce Limpida sono quelli soggetti al "codice del consumo" ma credo che la nostra attività non sia disciplinata da detto codice.

Il codice del consumo disciplina i rapporti tra imprese e consumatori finali (ossia coloro che agiscono come privati cittadini).
A lume di naso , quindi, la disciplina ricordata da Limpida si applica ai contratti tra agente e privato cittadino (comsumatore finale), mentre non si applica ai contratti tra impresa ed impresa (impresa costruttrice, per esempio.)
 

caviapp

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sono i contratti volanti per l'acquisto di beni, anche gli immobili sono beni:occhi_al_cielo:

Contratti volanti?

Io le proposte di acquisto le serigrafo su fogli di zinco del peso di 1Kg. l'uno:risata:

A parte scherzi credo, ma posso sbagliare, che l'argomento fù già sviscerato nel 2005 quando nacque il codice del consumo e mi pare di ricordare che la nostra attività (peraltro già disciplinata dal codice civile) e le proposte di acquisto irrevocabili (anch'esse codificate dallo stesso c.c.) non rientrassero nel codice del consumo.
Non mi risulta che nè il codice nè eventuali sentenze stabiliscano ove possiamo o non possimo raccogliere le proposte:confuso:

Ma, ripeto, posso sbagliare :fiore:
 

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