Sono quelli, per intenderci ,che lavorano per conto loro e non hanno un ufficio fisso e si appoggiano in qualsiasi locale pubblico ( bar, piazze di città, biblioteche, hall di alberghi, ecc.) oppure uffici daily office, mi domandavo, leggendo sul club di immobilio la modulistica di Antonello,sui contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, fra l'agente immobiliare e un venditore o aspirante acquirente o conduttore, se anche questi Agenti Immobiliari avessero l'obbligo , di scrivere nei loro contratti che il cliente può recedere entro 7 giorni?
Riporto il decreto:
ACQUISTI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
(detti anche “contratti volanti”)
Una modalità di acquisto in cui l’acquirente può trovarsi in situazioni di svantaggio è rappresentata
dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, (detti anche “contratti volanti”).
Ed è il decreto legislativo 50/92 che specifica quali sono queste situazioni e quali i diritti del
consumatore.
Sono contratti fuori dai locali commerciali quelli conclusi:
- durante la visita dell’operatore commerciale presso l’abitazione del consumatore o di altroconsumatore, sul posto di lavoro o nei locali nei quali quest’ultimo si trovi per motivi di lavoro o distudio o cura;- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale fuori dai propri localicommerciali;- in area pubblica od aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine,comunque denominata;- per corrispondenza od in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare,senza la presenza dell’operatore commerciale;
Come nelle vendite a distanza, dalla normativa risultano esclusi i contratti di fornitura di prodotti alimentari o bevande od altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti eregolari.Anche per i “contratti volanti” il venditore ha l’obbligo di informare il consumatore, sia sulla pssibilità di risolvere il contratto entro un termine non inferiore a sette giorni, sia sul nome el’indirizzo cui va comunicata la volontà di recedere.
Riporto il decreto:
ACQUISTI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
(detti anche “contratti volanti”)
Una modalità di acquisto in cui l’acquirente può trovarsi in situazioni di svantaggio è rappresentata
dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, (detti anche “contratti volanti”).
Ed è il decreto legislativo 50/92 che specifica quali sono queste situazioni e quali i diritti del
consumatore.
Sono contratti fuori dai locali commerciali quelli conclusi:
- durante la visita dell’operatore commerciale presso l’abitazione del consumatore o di altroconsumatore, sul posto di lavoro o nei locali nei quali quest’ultimo si trovi per motivi di lavoro o distudio o cura;- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale fuori dai propri localicommerciali;- in area pubblica od aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine,comunque denominata;- per corrispondenza od in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare,senza la presenza dell’operatore commerciale;
Come nelle vendite a distanza, dalla normativa risultano esclusi i contratti di fornitura di prodotti alimentari o bevande od altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti eregolari.Anche per i “contratti volanti” il venditore ha l’obbligo di informare il consumatore, sia sulla pssibilità di risolvere il contratto entro un termine non inferiore a sette giorni, sia sul nome el’indirizzo cui va comunicata la volontà di recedere.