turboedicart

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il notaio dice che non e' tenuto a verificare lo postuma decennale, infatti la legge 210(2004 approvata 122/2005 non riporta la dicitura che il notaio debba controllare tale , ma penso che sia sottointeso dato che lui deve tutelare noi consumatori
propio adesso il notaio mi ha inviato un fax con la DIA di inzio attivita riportante data 15/09/2005 e all'interno ci sono sia i timbri dell'immobiliare che quelli del costruttore
il notaio dice che nel rogito non compare ma tramite queste dia si risale a chi ha costruito
 

Antonello

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Allora se le cose stanno così, purtroppo per te, hai perso una chance!!!
La legge 210/2004 è operativa dal 21 luglio 2005 e recita che per tutte le richieste di permesso di costruire o di concessione edlizia antecedenti tale detta "non è obbligatoria la consegna all'acquirente di detta polizza".
Quindi se la DIA è del 15 settembre 2005, la richiesta (e non il ritiro) è antecedente alla data indicata dalla legge, al notaio non correva obbligo.

Comunque non ti abbattere e cercatevi un valido avvocato.
 

Antonello

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La legge 210/2004 è operativa dal 21 luglio 2005 e recita che per tutte le richieste di permesso di costruire o di concessione edlizia antecedenti tale detta "non è obbligatoria la consegna all'acquirente di detta polizza"​

errore: .....o di concessione edlizia antecedenti tale data "non è obbligatoria la consegna all'acquirente di detta polizza"
 

turboedicart

Nuovo Iscritto
il primo c.d. di “denuncia” che deve essere comunicato all’appaltatore dal committente (a cui va equiparato l’acquirente) entro 1 anno dalla scoperta della rovina/pericolo o grave vizio; il secondo di “prescrizione” obbliga il committente/acquirente a richiedere l’ intervento in garanzia ed il risarcimento dei danni entro il successivo anno dalla denuncia (primo termine). In caso di manifestazione del vizio per l’osservanza del primo termine secondo i principi della Corte di cassazione, una volta che il committente/acquirente abbia avuto una conoscenza dei difetti che dimostri la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause (da ultimo Cass. 1.8.2003 n.11740 in motivazione; ma anche Cass. 22.8.2003 n.12386 in motivazione, Cass. 29.3.2002 n. 4622) dovrà denunciarli, entro l’anno dalla apprezzabile conoscenza, all’appaltatore. Entro l’anno successivo della denuncia, il committente/acquirente dovrà agire contro l’appaltatore per richiedere l’intervento in garanzia e/o il risarcimento del danno (art. 1669 – 1668 c.c.). Il mancato rispetto del secondo termine di intervento (entro l’anno dalla denuncia) comporta la prescrizione del diritto di garanzia e risarcimento del committente/acquirente.

QUESTO VELEVI FARMI NOTARE VERO
ve lo riscrivo perchè secondo me, non lo ha letto nessuno

riporto anche una sentenza contro il direttore dei lavori
 

turboedicart

Nuovo Iscritto
si certo , mollato il colpo perche' sia l'immobiliare che il costruttore oramai non esistono piu' e avendo una bimba piccola , non avevo tempo d'aspettare perizie e controperizie x sistemare la situazione ........mi ricostruisco la parete a regola d'arte a mie spese
 

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