Buongiorno. Posso esprimere la mia opinione?
Quanto all'accordo con lo zio ormai defunto, che avrebbe ceduto la sua quota di immobile a fronte di una certa somma di denaro, temo che ci sia poco da fare: un contratto del genere (sostanzialmente una vendita di quote immobiliari) per essere valido avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta. E il diritto alla restituzione del denaro pagato dovrebbe essersi oramai prescritto (ossia estinto per decorso del termine previsto dalla legge), se ho ben capito la cronologia degli eventi. A meno che non si faccia riferimento all'orientamento giurisprudenziale che fissa il momento di decorrenza della prescrizione nel passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità del contratto (Cass. 12.9.2000, n. 12038):in altri termini, dovresti iniziare un giudizio, invocando la nullità della vendita "verbale" e chiedendo la restituzione di quanto pagato senza valido titolo. Potrebbero essere importanti le testimonianze di vicini e parenti, ma è ovviamente un giudizio lungo e complesso. Nulla esclude, però, che possa servire come argomento a tuo favore nella trattativa con i cugini.
Quanto alla possibilità di invocare l'usucapione, va tenuto presente che, secondo la Cassazione, "il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere come" proprietario esclusivo e non come comproprietario. Pertanto, la circostanza che dapprima un soggetto e successivamente i suoi eredi abbiano goduto in via esclusiva dell'immobile non si configura come elemento di per sè sufficiente all'accoglimento della domanda di acquisto dell'immobile (l'appartamento in cui vivete da 36 anni) per usucapione, in assenza di comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui e tali da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi. Si tratta di atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "et animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa, nè tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo partecipante (chiedo scusa per la prosa poco fluida, ma ho ritenuto opportuno citare testualmente una sentenza del 2007 sull'argomento). In conclusione, a meno che non siano stati posti in essere comportamenti del genere (per esempio, in occasione della morte degli zii...), credo che ci sia poco da fare.
Provate la strada della divisione (bonaria, preferibilmente... una causa durerebbe secoli e sarebbe assai costosa), stando bene attenti all'attribuzione dei valori ai singoli immobili.
Buona fortuna.