desidero informarvi che in data 03.03.2011 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto legislativo, firmato dal Presidente della Repubblica
il 7.3.2011 e di imminente entrata in vigore ed attuativo della direttiva
2009/28/Ce - in tema di promozione dell’uso di energia derivante da
fonti rinnovabili – che potrebbe avere un nuovo e rilevante capitolo
della sua tormentata storia che, come ricorderemo, ha avuto la sua origine
col DLgs 192/2005 per poi approdare sino all’attuale normativa vigente
di cui al Dl 112/2008.
Ciò posto, la nuova disciplina di prossima entrata in vigore ha statuito
che: nei contratti di compravendita di edifici o di singole unitÃ
immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la
quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€;
nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve
essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed
esclusivamente se l’immobile è già di per sé dotato di attestazione
di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova
costruzione o oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1°
gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella regione Lombardia) gli
annunci commerciali di vendita di edifici o di porzioni di essi devono
riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato
di certificazione ad esso inerente. Non ci resta che attendere l’entrata
in vigore riepilogando quelle che sono le questioni che la norma imporrÃ
nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole unitÃ
immobiliari circa la dotazione dell’attestato di certificazione
energetica (ACE).
Premessa
Prima di entrare nel merito di quanto statuito dal decreto legislativo di
prossima entrata in vigore ed attuativo della direttiva 2009/28/Ce - in
tema di energia derivante da fonti rinnovabili – per completezza
espositiva, faremo brevi cenni sull’attestato di certificazione
energetica (Ace) e sul quadro normativo antecedente, per poi passare ad
analizzare le principali novità che verranno introdotte.
Il certificato di attestazione energetica (Ace)
Si ricorda brevemente che l’Attestato di Certificazione Energetica è lo
strumento predisposto per il controllo della "quantità di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento".
L’attestato di certificazione energetica, ha validità per dieci anni e
deve essere aggiornato quando vi sono interventi che modificano la
prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici o nel caso
in cui sia cambiata la destinazione d'uso della stessa. Nel caso in cui un
edificio disponga di certificazione energetica, questa ha validità anche
per le unità immobiliari che ricadono nell'edificio stesso.
L'Attestato di Certificazione Energetica deve riportare "dati di
riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il
rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il
miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".
L'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici è obbligatorio, a
livello nazionale dal 1 Luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso
di singole unità immobiliari.
Tale documento deve essere redatto da un professionista specializzato
detto certificatore, estraneo alla proprietà , alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, sulla base di apposite metodologie di calcolo
e deve essere depositato presso il Comune di competenza e registrato al
Catasto Energetico. Il certificatore è una persona esperta e qualificata,
in quanto in possesso di diploma o laurea tecnica, ha superato un corso
abilitativo ed è iscritto nell’elenco dei certificatori riconosciuti da
un apposito Ente di Accreditamento a livello regionale. Egli verifica e
raccoglie tutta la documentazione tecnica e ne redige l’attestato di
certificazione energetica o anche la targa energetica. In questo modo il
certificatore attesta l’efficienza energetica dell’edificio e si
assume la responsabilità di quanto dichiara per tutto il tempo di
validità del certificato (10 anni se non si effettuano interventi
sull’immobile).
La disciplina energetica degli edifici: il quadro normativo: le prima
tappa normativa
La disciplina energetica degli edifici trae origine dal D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192, il quale aveva previsto l’obbligo di dotare gli edifici
oggetto di compravendita e di locazione dell’attestato di certificazione
energetica (Aqe ora Ace), a pena di nullità dei contratti. Ovvero
all’atto di compravendita doveva essere allegato il suddetto certificato
in originale o in copia autentica ed al contratto di locazione messo a
disposizione del conduttore o consegnatogli in copia, dichiarata dal
proprietario conforme all’originale da lui posseduto.
La seconda tappa normativa
Tale normativa è stata successivamente modificata dal DL. 112/2008, il
quale ha disposto l’abrogazione:
 nel caso dei contratti di compravendita di interi immobili o singole
unità immobiliare, dell’obbligo di dotare o allegare l’attestato di
certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o
di singole unità immobiliari;
 nel caso delle locazioni, dell’obbligo di consegnare o mettere a
disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica;
 delle rispettive sanzioni di nullità dei sopra elencati contratti.
OSSERVA
Con la soppressione della sanzione della nullità , l’obbligo di
dotazione è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri
termini secondo la normativa di cui sopra i contraenti potevano accordarsi
che fosse l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace
l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo
dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provocava che
l’immobile restasse in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni
diverse da quelle che, come vedremo ad esempio la Lombardia e l’Emilia
Romagna, hanno previsto discipline più stringenti di quella statale.
Le disposizioni specifiche di alcune regioni
Tuttavia, in attesa delle Linee Guida nazionali pubblicate il 26 giugno
2009, alcune regioni avevano legiferato in materia; si tratta delle
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Umbria, Province di Trento e Bolzano. Per tali regioni, quindi, gli
obblighi disposti permangono, seppur è bene sottolineare come le diverse
disposizioni adottate abbiano comportato una serie di differenti termini
delle applicazioni normative.
In particolare, a decorrere dal 01.07.2010 era diventato obbligatorio, in
Lombardia ed Emilia Romagna, per il proprietario dell’immobile,
consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE nel caso di
contratti di locazione di edifici e singole unità immobiliari con
contratto stipulato successivamente a tale data.
Regione Decorrenza Obbligo
NORMATIVA
REGIONE LOMBARDIA
Decorrenza 01/07/2010
Obbligo per il proprietario dell’immobile di:
1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione
energetica;
2. consegnare al conduttore, nei contratti di locazione di immobili,
finanziaria e di affitto d’azienda comprensivo di immobili, una copia
conforme dell’ACE; l’obbligo si applica alla stipula di nuovi
contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un
anno), ed al rinnovo (anche tacito) di contratti già stipulati.
Per contratto “nuovo†si intende quello perfezionato a partire dal 1°
luglio 2010; per contratto “rinnovato†quello che abbia subito un
rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.
Il locatore che non ottemperi all'obbligo di presentazione dell'ACE
incorre quindi in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500,00
ad un massimo di € 10.000,00.
Se l’Ace non è stato allegato, il notaio deve inviare copia dell’atto
all’Organismo regionale di accreditamento.
L'obbligo non si applica "agli edifici [...] di edilizia residenziale
pubblica esistenti concessi in locazione abitativa" (art. 1, comma 1,
lettera a) della L.R. 30 del 28 dicembre 2009) e nel caso di edificio
concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto.
L.R. 3 del 21 febbraio 2011 (si veda nostra e-mail del 10 e 11 c.m.).
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Decorrenza 01/07/2010
Obbligo per il proprietario dell’immobile di:
1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione
energetica;
2. consegnare al conduttore una copia conforme dell’ACE per i contratti
di locazione di edifici e singole unità immobiliari con contratto
stipulato successivamente a tale data.
Non è prevista alcuna sanzione.
REGIONI PIEMONTE – VALLE D’AOSTA E LIGURIA
L’obbligatorietà di allegare l’ACE ai contratti di locazione di
immobili è prevista, invece, in:
ïƒ Piemonte a decorrere dal 01.10.2009;
ïƒ Valle d’Aosta a decorrere dal 2008;
ïƒ Liguria a decorrere dal 08.05.2009.
NORMATIVA
PIEMONTE
Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 hanno reso obbligatoria l'allegazione
dell'Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il
venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in
base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l'obbligo di
dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila
euro.
VALLE d’AOSTA
La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto
un fabbricato di nuova costruzione, che è obbligatorio allegare l'Ace.
LIGURIA
La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24
novembre 42/2008, fissa l'obbligo di consegna dell'Ace al momento della
vendita ma non sono previste sanzioni.
La terza tappa normativa – le modifiche in arrivo
Fermo quanto sopra esposto, si informa che il 03.03.2011 il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva 2009/28/Ce e
firmato dal Presidente della Repubblica il 7.3.2011 - in tema di
promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili - che
potrebbe mettere a breve, ovvero quando entrerà in vigore, un punto fermo
alla rilevante questione attinente il ruolo del certificato energetico nei
contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unitÃ
immobiliari e le conseguenze su detti contratti in caso ne siano privi.
Nel suddetto decreto, si dispone - ex art.11 - una modifica dell’art.6
del D.L. 196/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di dotare gli
edifici oggetto di compravendita del certificato di attestazione
energetica.
Ciò posto, vediamo nel dettaglio, la nuova disciplina, di prossima
entrata in vigore, cosa statuisce.
Contratti di compravendita
NORMATIVA
IN SINTESI, SECONDO LA NUOVA NORMATIVA:
 Nei contratti di compravendita di edifici o di singole unitÃ
immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la
quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€.
Se è vero quindi che l’acquirente deve appunto dare atto di aver
ricevuto la documentazione occorre precisare che la suddetta clausola
presuppone che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato
dell’Ace prima della stipula del contratto stesso.
Contratti di locazione
 Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
deve essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed
esclusivamente se l’immobile ¨ gia di per se dotato di attestazione
di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova
costruzione o oggetto di recente compravendita o ancora perché sono stati
richiesti incentivi e agevolazioni finalizzate al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’immobile o dei suoi impianti).
NOVITA’
ANNUNCI COMMERCIALI
 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella
regione Lombardia) gli annunci commerciali di vendita di edifici o di
porzioni di essi devono riportare l’indice di prestazione energetica
contenuto nell’attestato di certificazione ad esso inerente.
E’ questa la novità più saliente del suddetto decreto. Con la
locuzione “annuncio commerciale†deve intendersi in senso generico
qualsiasi tipo di annuncio, divulgato attraverso qualsiasi forma, quindi
sia gli annunci di vendita su quotidiani e periodici, sia le pubblicità a
mezzo radio e televisione, che le locandine che i mediatori immobiliari
usano esporre nelle vetrine dei propri negozi e nelle bacheche che
contengano analoghi annunci presenti in contesti di particolare
frequentazione (ad esempio un corner posizionato in un centro
commerciale).
OSSERVA
Si precisa, quanto a questa terza novità introdotta dal Dl attuativo
della direttiva, che per poter esplicitare le caratteristiche energetiche
degli edifici di cui promuovono la vendita, i mediatori dovranno avere il
supporto di idonea documentazione, che ovviamente i potenziali clienti
potranno richiedere in sede di consultazio
approvato il decreto legislativo, firmato dal Presidente della Repubblica
il 7.3.2011 e di imminente entrata in vigore ed attuativo della direttiva
2009/28/Ce - in tema di promozione dell’uso di energia derivante da
fonti rinnovabili – che potrebbe avere un nuovo e rilevante capitolo
della sua tormentata storia che, come ricorderemo, ha avuto la sua origine
col DLgs 192/2005 per poi approdare sino all’attuale normativa vigente
di cui al Dl 112/2008.
Ciò posto, la nuova disciplina di prossima entrata in vigore ha statuito
che: nei contratti di compravendita di edifici o di singole unitÃ
immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la
quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€;
nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve
essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed
esclusivamente se l’immobile è già di per sé dotato di attestazione
di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova
costruzione o oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1°
gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella regione Lombardia) gli
annunci commerciali di vendita di edifici o di porzioni di essi devono
riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato
di certificazione ad esso inerente. Non ci resta che attendere l’entrata
in vigore riepilogando quelle che sono le questioni che la norma imporrÃ
nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole unitÃ
immobiliari circa la dotazione dell’attestato di certificazione
energetica (ACE).
Premessa
Prima di entrare nel merito di quanto statuito dal decreto legislativo di
prossima entrata in vigore ed attuativo della direttiva 2009/28/Ce - in
tema di energia derivante da fonti rinnovabili – per completezza
espositiva, faremo brevi cenni sull’attestato di certificazione
energetica (Ace) e sul quadro normativo antecedente, per poi passare ad
analizzare le principali novità che verranno introdotte.
Il certificato di attestazione energetica (Ace)
Si ricorda brevemente che l’Attestato di Certificazione Energetica è lo
strumento predisposto per il controllo della "quantità di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento".
L’attestato di certificazione energetica, ha validità per dieci anni e
deve essere aggiornato quando vi sono interventi che modificano la
prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici o nel caso
in cui sia cambiata la destinazione d'uso della stessa. Nel caso in cui un
edificio disponga di certificazione energetica, questa ha validità anche
per le unità immobiliari che ricadono nell'edificio stesso.
L'Attestato di Certificazione Energetica deve riportare "dati di
riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il
rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il
miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".
L'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici è obbligatorio, a
livello nazionale dal 1 Luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso
di singole unità immobiliari.
Tale documento deve essere redatto da un professionista specializzato
detto certificatore, estraneo alla proprietà , alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, sulla base di apposite metodologie di calcolo
e deve essere depositato presso il Comune di competenza e registrato al
Catasto Energetico. Il certificatore è una persona esperta e qualificata,
in quanto in possesso di diploma o laurea tecnica, ha superato un corso
abilitativo ed è iscritto nell’elenco dei certificatori riconosciuti da
un apposito Ente di Accreditamento a livello regionale. Egli verifica e
raccoglie tutta la documentazione tecnica e ne redige l’attestato di
certificazione energetica o anche la targa energetica. In questo modo il
certificatore attesta l’efficienza energetica dell’edificio e si
assume la responsabilità di quanto dichiara per tutto il tempo di
validità del certificato (10 anni se non si effettuano interventi
sull’immobile).
La disciplina energetica degli edifici: il quadro normativo: le prima
tappa normativa
La disciplina energetica degli edifici trae origine dal D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192, il quale aveva previsto l’obbligo di dotare gli edifici
oggetto di compravendita e di locazione dell’attestato di certificazione
energetica (Aqe ora Ace), a pena di nullità dei contratti. Ovvero
all’atto di compravendita doveva essere allegato il suddetto certificato
in originale o in copia autentica ed al contratto di locazione messo a
disposizione del conduttore o consegnatogli in copia, dichiarata dal
proprietario conforme all’originale da lui posseduto.
La seconda tappa normativa
Tale normativa è stata successivamente modificata dal DL. 112/2008, il
quale ha disposto l’abrogazione:
 nel caso dei contratti di compravendita di interi immobili o singole
unità immobiliare, dell’obbligo di dotare o allegare l’attestato di
certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o
di singole unità immobiliari;
 nel caso delle locazioni, dell’obbligo di consegnare o mettere a
disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica;
 delle rispettive sanzioni di nullità dei sopra elencati contratti.
OSSERVA
Con la soppressione della sanzione della nullità , l’obbligo di
dotazione è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri
termini secondo la normativa di cui sopra i contraenti potevano accordarsi
che fosse l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace
l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo
dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provocava che
l’immobile restasse in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni
diverse da quelle che, come vedremo ad esempio la Lombardia e l’Emilia
Romagna, hanno previsto discipline più stringenti di quella statale.
Le disposizioni specifiche di alcune regioni
Tuttavia, in attesa delle Linee Guida nazionali pubblicate il 26 giugno
2009, alcune regioni avevano legiferato in materia; si tratta delle
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Umbria, Province di Trento e Bolzano. Per tali regioni, quindi, gli
obblighi disposti permangono, seppur è bene sottolineare come le diverse
disposizioni adottate abbiano comportato una serie di differenti termini
delle applicazioni normative.
In particolare, a decorrere dal 01.07.2010 era diventato obbligatorio, in
Lombardia ed Emilia Romagna, per il proprietario dell’immobile,
consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE nel caso di
contratti di locazione di edifici e singole unità immobiliari con
contratto stipulato successivamente a tale data.
Regione Decorrenza Obbligo
NORMATIVA
REGIONE LOMBARDIA
Decorrenza 01/07/2010
Obbligo per il proprietario dell’immobile di:
1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione
energetica;
2. consegnare al conduttore, nei contratti di locazione di immobili,
finanziaria e di affitto d’azienda comprensivo di immobili, una copia
conforme dell’ACE; l’obbligo si applica alla stipula di nuovi
contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un
anno), ed al rinnovo (anche tacito) di contratti già stipulati.
Per contratto “nuovo†si intende quello perfezionato a partire dal 1°
luglio 2010; per contratto “rinnovato†quello che abbia subito un
rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.
Il locatore che non ottemperi all'obbligo di presentazione dell'ACE
incorre quindi in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500,00
ad un massimo di € 10.000,00.
Se l’Ace non è stato allegato, il notaio deve inviare copia dell’atto
all’Organismo regionale di accreditamento.
L'obbligo non si applica "agli edifici [...] di edilizia residenziale
pubblica esistenti concessi in locazione abitativa" (art. 1, comma 1,
lettera a) della L.R. 30 del 28 dicembre 2009) e nel caso di edificio
concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto.
L.R. 3 del 21 febbraio 2011 (si veda nostra e-mail del 10 e 11 c.m.).
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Decorrenza 01/07/2010
Obbligo per il proprietario dell’immobile di:
1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione
energetica;
2. consegnare al conduttore una copia conforme dell’ACE per i contratti
di locazione di edifici e singole unità immobiliari con contratto
stipulato successivamente a tale data.
Non è prevista alcuna sanzione.
REGIONI PIEMONTE – VALLE D’AOSTA E LIGURIA
L’obbligatorietà di allegare l’ACE ai contratti di locazione di
immobili è prevista, invece, in:
ïƒ Piemonte a decorrere dal 01.10.2009;
ïƒ Valle d’Aosta a decorrere dal 2008;
ïƒ Liguria a decorrere dal 08.05.2009.
NORMATIVA
PIEMONTE
Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 hanno reso obbligatoria l'allegazione
dell'Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il
venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in
base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l'obbligo di
dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila
euro.
VALLE d’AOSTA
La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto
un fabbricato di nuova costruzione, che è obbligatorio allegare l'Ace.
LIGURIA
La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24
novembre 42/2008, fissa l'obbligo di consegna dell'Ace al momento della
vendita ma non sono previste sanzioni.
La terza tappa normativa – le modifiche in arrivo
Fermo quanto sopra esposto, si informa che il 03.03.2011 il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva 2009/28/Ce e
firmato dal Presidente della Repubblica il 7.3.2011 - in tema di
promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili - che
potrebbe mettere a breve, ovvero quando entrerà in vigore, un punto fermo
alla rilevante questione attinente il ruolo del certificato energetico nei
contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unitÃ
immobiliari e le conseguenze su detti contratti in caso ne siano privi.
Nel suddetto decreto, si dispone - ex art.11 - una modifica dell’art.6
del D.L. 196/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di dotare gli
edifici oggetto di compravendita del certificato di attestazione
energetica.
Ciò posto, vediamo nel dettaglio, la nuova disciplina, di prossima
entrata in vigore, cosa statuisce.
Contratti di compravendita
NORMATIVA
IN SINTESI, SECONDO LA NUOVA NORMATIVA:
 Nei contratti di compravendita di edifici o di singole unitÃ
immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la
quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€.
Se è vero quindi che l’acquirente deve appunto dare atto di aver
ricevuto la documentazione occorre precisare che la suddetta clausola
presuppone che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato
dell’Ace prima della stipula del contratto stesso.
Contratti di locazione
 Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
deve essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed
esclusivamente se l’immobile ¨ gia di per se dotato di attestazione
di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova
costruzione o oggetto di recente compravendita o ancora perché sono stati
richiesti incentivi e agevolazioni finalizzate al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’immobile o dei suoi impianti).
NOVITA’
ANNUNCI COMMERCIALI
 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella
regione Lombardia) gli annunci commerciali di vendita di edifici o di
porzioni di essi devono riportare l’indice di prestazione energetica
contenuto nell’attestato di certificazione ad esso inerente.
E’ questa la novità più saliente del suddetto decreto. Con la
locuzione “annuncio commerciale†deve intendersi in senso generico
qualsiasi tipo di annuncio, divulgato attraverso qualsiasi forma, quindi
sia gli annunci di vendita su quotidiani e periodici, sia le pubblicità a
mezzo radio e televisione, che le locandine che i mediatori immobiliari
usano esporre nelle vetrine dei propri negozi e nelle bacheche che
contengano analoghi annunci presenti in contesti di particolare
frequentazione (ad esempio un corner posizionato in un centro
commerciale).
OSSERVA
Si precisa, quanto a questa terza novità introdotta dal Dl attuativo
della direttiva, che per poter esplicitare le caratteristiche energetiche
degli edifici di cui promuovono la vendita, i mediatori dovranno avere il
supporto di idonea documentazione, che ovviamente i potenziali clienti
potranno richiedere in sede di consultazio