Per assurdo , non esiste nessun articolo di legge che precisamente indica o impone la visita o gli orari , è una clausola che viene , di norma ( per normalità ) inserita nei contratti e si rifà agli " usi e consuetudini " cioè almeno un 'ora alla settimana, la sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione - sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147 ( ricordiamo due cose importanti, la prima le sentenze di Cassazione, non sono leggi , bensì indirizzo e secondo che non essendo una pronuncia a camere unificate potrebbe essere soggetta in via teorica anche a nuovo ricorso con pronuncia anche diversa ) ha sancito in sintesi :
"Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può visitare e far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite, incorre in inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto."
Questo significa , che laddove viene prevista come clausola contrattuale " nulla questio " laddove non è stata prevista per logica conseguenza si può richiedere, non imporre, di far effettuare la visita per motivi validi ( es. ricognizione dei locali per sospetto abuso edilizio, o sospetto uso in destinazione diverso da quello contrattualizzato, per ri-locazione, vendita, ecc. ) questo perchè non bisogna perdere di vista che il domicilio del conduttore è privato e la tutela dei diritti del locatore ( purtroppo ) non può prevaricare quelli del conduttore se non con giusto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In parole povere e per chiarire :
il diritto a far visitare l'immobile è secondo al diritto di domicilio privato, contrattualizzato o meno non autorizza a farlo se non con il consenso del conduttore, nei casi di rifiuto, si può richiedere l'esecuzione forzata del diritto dal giudice. Fabrizio