Il dipendente denuncia il datore di lavoro il quale avrebbe commesso un reato e viene licenziato.
ll lavoratore aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso un Tribunale laziale e al Ministero del Lavoro, con il quale riferiva di una utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni straordinaria e altre violazioni, relative alla disciplina legale e contrattuale del lavoro straordinario, alla utilizzazione di fondi pubblici e alla normativa sulla intermediazione di manodopera.
Il licenziamento è legittimo ?
Ecco il principio espresso di recente con la sentenza del 16 febbraio 2017 n. 4125 della Cassazione sezione lavoro: "Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.".
ll lavoratore aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso un Tribunale laziale e al Ministero del Lavoro, con il quale riferiva di una utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni straordinaria e altre violazioni, relative alla disciplina legale e contrattuale del lavoro straordinario, alla utilizzazione di fondi pubblici e alla normativa sulla intermediazione di manodopera.
Il licenziamento è legittimo ?
Ecco il principio espresso di recente con la sentenza del 16 febbraio 2017 n. 4125 della Cassazione sezione lavoro: "Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.".
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