Ho un quesito piuttosto inconsueto e curioso da porre alla community di Immobilio.
Quesito al quale, sinceramente, non so rispondere.
Mia nipote 25, figlia di una mia sorella, dottoressa in economia aziendale, con tesi in marketing, avrebbe avuto l’intenzione di intraprendere la professione di mediatrice d’azienda, lavoro che ritenevo adatto alle sue qualità culturali e caratteriali. Lei, infatti, conosce come si deve il sistema economico aziendale, la sua gestione, sa leggere correttamente un bilancio ma, soprattutto, è attratta del marketing strategico e operativo che conosce in modo approfondito ( alcune volte le ho impartito anche delle lezioni….). In più, è una persona dinamica, simpatica e ciarliera. Conosce la computergrafica e i suoi programmi più utilizzati e sa realizzare siti web.
Ma, nel leggere art. 5 della legge 39 del 1989 e successive modificazioni, mi ha confidato che si sarebbe sentita piuttosto limitata nel suo agire, perché si sarebbe dovuta limitare a svolgere attività di intermediazione, mentre lei avrebbe desiderato svolgere anche attività di consulenza aziendale e di marketing ( piani aziendali, business plan ), a favore dell’acquirente dell’ azienda che viene mediata, magari anche intervenendo in sede pubblicitaria, con la realizzazione di loghi, di immagine coordinata e di creazione di siti web. Io le ho sempre detto che l’attività di intermediazione è, già di sè, impegnativa e assorbente e che, al mediatore scrupoloso, non resterebbe molto tempo per fare altre cose. Lei non era d’accordo e, a suo giudizio, la legge n.39 limita troppo gli agenti nel loro lavoro, imponendo loro troppe incompatibilità e vincoli.
Adesso, mia nipote sta svolgendo il tirocinio da un commercialista e sembra decisa ad intraprende la professione di dottore commercialista e di consulente d’azienda.
Però il quesito, a cui non so rispondere, mi è rimasto nel gargarozzo: se un mediatore d’azienda è competente nelle materie aziendali, conosce il marketing e la comunicazione pubblicitaria, perché non dovrebbe utilizzare nella sua professione di intermediazione queste sue conoscenze? Perché non potrebbe dare un ulteriore suggerimento ai suoi clienti, perché non potrebbe stilare un piano di marketing, assistere il cliente acquirente allo start up dell’azienda, fornendogli, se richiesto, anche un piano iniziale di comunicazione aziendale, un’idea visiva di immagine coordinata, un sito web ?
Sappiamo che il mediatore può legittimamente compiere tutti quegli atti strumentali e accessori alla realizzazione di un affare, allora, se un aspirante acquirente d’azienda ( albergo, ristorante, industria dolciaria…) dice a me, ipotetico mediatore di quell’azienda, “ ok, compro l’azienda, ma solo se tu mi fai un piano di marketing che mi dimostri che gestire quell’azienda è un affare redditizio adesso e fra dieci anni” oppure mi incarica, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, di studiare una piano strategico per risollevare le sorti un azienda piuttosto malmessa e esaminare un piano di riconversione dell’attività, allora, dicevo, anche queste attività potrebbero essere strumentali alla conclusione dell’affare e allora perfettamente legittime e ammesse dalla legge n.39.
Oppure sto prendendo un granchio?
Siamo di fronte ad un caso di lana caprina, ne convengo, solo ipotetico e eventuale, ma che potrebbe, un giorno o l’altro, presentarsi nella realtà.
Meglio anticipare la soluzione del problema.
Quesito al quale, sinceramente, non so rispondere.
Mia nipote 25, figlia di una mia sorella, dottoressa in economia aziendale, con tesi in marketing, avrebbe avuto l’intenzione di intraprendere la professione di mediatrice d’azienda, lavoro che ritenevo adatto alle sue qualità culturali e caratteriali. Lei, infatti, conosce come si deve il sistema economico aziendale, la sua gestione, sa leggere correttamente un bilancio ma, soprattutto, è attratta del marketing strategico e operativo che conosce in modo approfondito ( alcune volte le ho impartito anche delle lezioni….). In più, è una persona dinamica, simpatica e ciarliera. Conosce la computergrafica e i suoi programmi più utilizzati e sa realizzare siti web.
Ma, nel leggere art. 5 della legge 39 del 1989 e successive modificazioni, mi ha confidato che si sarebbe sentita piuttosto limitata nel suo agire, perché si sarebbe dovuta limitare a svolgere attività di intermediazione, mentre lei avrebbe desiderato svolgere anche attività di consulenza aziendale e di marketing ( piani aziendali, business plan ), a favore dell’acquirente dell’ azienda che viene mediata, magari anche intervenendo in sede pubblicitaria, con la realizzazione di loghi, di immagine coordinata e di creazione di siti web. Io le ho sempre detto che l’attività di intermediazione è, già di sè, impegnativa e assorbente e che, al mediatore scrupoloso, non resterebbe molto tempo per fare altre cose. Lei non era d’accordo e, a suo giudizio, la legge n.39 limita troppo gli agenti nel loro lavoro, imponendo loro troppe incompatibilità e vincoli.
Adesso, mia nipote sta svolgendo il tirocinio da un commercialista e sembra decisa ad intraprende la professione di dottore commercialista e di consulente d’azienda.
Però il quesito, a cui non so rispondere, mi è rimasto nel gargarozzo: se un mediatore d’azienda è competente nelle materie aziendali, conosce il marketing e la comunicazione pubblicitaria, perché non dovrebbe utilizzare nella sua professione di intermediazione queste sue conoscenze? Perché non potrebbe dare un ulteriore suggerimento ai suoi clienti, perché non potrebbe stilare un piano di marketing, assistere il cliente acquirente allo start up dell’azienda, fornendogli, se richiesto, anche un piano iniziale di comunicazione aziendale, un’idea visiva di immagine coordinata, un sito web ?
Sappiamo che il mediatore può legittimamente compiere tutti quegli atti strumentali e accessori alla realizzazione di un affare, allora, se un aspirante acquirente d’azienda ( albergo, ristorante, industria dolciaria…) dice a me, ipotetico mediatore di quell’azienda, “ ok, compro l’azienda, ma solo se tu mi fai un piano di marketing che mi dimostri che gestire quell’azienda è un affare redditizio adesso e fra dieci anni” oppure mi incarica, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, di studiare una piano strategico per risollevare le sorti un azienda piuttosto malmessa e esaminare un piano di riconversione dell’attività, allora, dicevo, anche queste attività potrebbero essere strumentali alla conclusione dell’affare e allora perfettamente legittime e ammesse dalla legge n.39.
Oppure sto prendendo un granchio?
Siamo di fronte ad un caso di lana caprina, ne convengo, solo ipotetico e eventuale, ma che potrebbe, un giorno o l’altro, presentarsi nella realtà.
Meglio anticipare la soluzione del problema.